Economia

Scontrino elettronico, le attività dispensate dal nuovo obbligo

ROMA – Si avvicina, per i contribuenti dispensati dalla fattura ai sensi dell’articolo 22 del Dpr 633/72 e che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 Euro, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. La data, salvo proroghe dell’ultima ora, è fissata per il 1° luglio 2019. Lo stesso obbligo, come è noto, sarà esteso a tutti gli altri contribuenti a partire dal 1° gennaio 2020.
Esistono comunque diverse esenzioni e sono, più in particolare, quelle stabilite dal ministro dell’Economa e delle Finanze in data 14 maggio 2019.

Prima di tutte quelle che riguardano le categorie per le quali, con l’articolo 2 del Dpr 696 del 21 dicembre 1996, era stata già concessa la dispensa dall’obbligo della “certificazione”, ossia l’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta.
Tra queste, le cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani e periodici, di prodotti agricoli da parte di soggetti in regime speciale Iva, le prestazioni delle autoscuole, le prestazioni dei fumisti, quelle itineranti dei ciabattini, ombrellai ed arrotini, le prestazioni dei ciabattini senza collaboratori, l’utilizzo dei servizi igienico-sanitari pubblici, le prestazioni rese dai dormitori pubblici, e tanti altri ancora.

Con il citato Provvedimento del Ministro delle Finanze del 14 maggio scorso, sono stati dispensate dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi altre operazioni tra le quali le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli con bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo (aereo, nave e treno) di trasporti internazionali e tutte le altre operazioni dettagliatamente indicate nel citato Decreto del Mef.

Per queste operazioni resta fermo l’obbligo dell’annotazione dei corrispettivi giornalieri sull’apposito registro previsto dall’articolo 24 del Dpr 633/1972 (decreto istitutivo dell’Iva) ed inoltre, per quelle non dispensate dall’obbligo di certificazione di cui al Dpr 696/1996, resta fermo pure l’obbligo del rilascio dello scontrino o della ricevuta.