Brevi

Scuola, personale Ata, supplenze anno scolastico 2022/2023: la circolare ministeriale

Il Ministero dell’Istruzione, emanato la circolare annuale prot. n. 28597, contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023.

Ecco quali sono le principali disposizioni contenute nella circolare riguardanti il personale ATA.

  • i posti (ad eccezioni di quelli dei DSGA), che non sia stato possibile assegnare a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica;
  • per le supplenze vengono utilizzate le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento di queste, le residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto;
  • l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;
  • in caso di supplenze attribuite su spezzone orario, si ha diritto al completamento orario. È possibile lasciare un part-time per accettare un posto intero, purché, al momento della convocazione, non vi fosse disponibilità per un posto intero. Il completamento può essere fatto solo tra posti dello stesso profilo;
  • per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, permane il divieto di sostituzione (leggi di Bilancio 2015 e 2018). Di conseguenza, i Dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi al personale Assistente amministrativo e Assistente tecnico, salvo che nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto e, nelle altre scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; al personale Collaboratore scolastico (in assenza di delibera motivata da parte del Dirigente scolastico) per i primi sette giorni di assenza;
  • è prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina;
  • per il profilo di DSGA, la copertura dei posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate avviene secondo le modalità previste dall’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
  • è prevista la possibilità di conferire delle eventuali supplenze a termine (art. 41 CCNL 2016/2018) sui posti eventualmente residuati dalla procedura assunzionale rivolta agli ex LSU ed Appalti storici (art. 58, comma 5-septies DL 69/2013). A questo scopo il MI fornirà specifiche e separate indicazioni.
  • la stipula del contratto rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL;
  • è prevista la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…);
  • nel caso in cui, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;
  • il CCNL 2006/2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa scuola;
  • sono, inoltre, previsti: la priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 e il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge 68/1999, nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie permanenti.