Dalla parte dei cittadini

Se viene smarrito il telefono portatile

Capita che distrattamente il proprietario di un telefono portatile lo dimentichi in casa di un amico, nel posto di lavoro oppure in altro luogo ad esempio in una aula scolastica.

Chi in un’aula trovi il telefonino – che si badi bene non è “res nullius” in quanto c’è un proprietario – ha l’obbligo di consegnarlo subito alla segreteria della scuola o al preside. Infatti, così facendo – in base agli eventuali dati telefonici personali di riferimento (“casa”, “mamma”, “papà”) in esso registrati – è possibile individuare e rintracciare il proprietario, anche se quest’ultimo non s’è ancora accorto dello smarrimento.

La questione diventa penalmente delicata e rilevante – in presenza di questi eventuali dati che consentono di risalire agevolmente al proprietario del telefono – in quanto colui che si appropria del telefono risponderà addirittura di furto – e non già di appropriazione di cosa smarrita, che è un reato meno grave. Ma non basta, se il telefono rinvenuto viene successivamente trasferito dal rinvenitore ad altri, costoro risponderanno addirittura di ricettazione.

La Cassazione infatti, con sentenza n. 27631/2022, è pervenuta a tale conclusione (furto e ricettazione), sul presupposto che – attraverso i dati personali contenuti nel telefonino – di certo si sarebbe giunti all’identificazione del distratto proprietario, al quale di conseguenza va restituito il telefono.