Contrariamente a quanto si possa immaginare di primo acchito, quando muore uno dei due coniugi – che in vita s’era separato con addebito della separazione giudiziale a carico dell’altro – quello non colpevole ha diritto di succedere all’altro, purché “la separazione con addebito sia passata in giudicato”.
A stabilirlo è il codice civile ai sensi degli artt. 548 e 585, i quali prevedono che il coniuge separato non colpevole ha gli stessi diritti successori di quello che non s’è affatto separato. Pertanto, se a causare la separazione è stata ad esempio la moglie, il marito incolpevole succederà a quest’ultima se nel frattempo non s’è giunti al divorzio. Infatti, è proprio la sentenza di divorzio che pone fine al vincolo matrimoniale e, di conseguenza, ai diritti ereditari.
Va qui anche precisato che si ha “la separazione giudiziale con addebito” quando uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio (caso classico l’infedeltà), e la sentenza di separazione sia passata in giudicato, cioè essa non è più impugnabile.
Nel caso in cui vi sia la presenza di un figlio l’eredità si devolve per metà a favore del coniuge incolpevole e l’altra metà a favore del figlio, come prevede l’art.581 c.c. Va anche detto che il coniuge erede non colpevole – perché succeda all’altro – deve accettare l’eredità. Infatti non basta presentare la denunzia di successione, essendo essa solamente un mero atto amministrativo.