Dalla parte dei cittadini

Separazione e obbligo di mantenimento

Allorquando i coniugi si separano sia consensualmente che giudizialmente così come anche quando divorziano, viene fissato nel contesto dell’atto, l’obbligo per uno dei coniugi di versare un assegno di mantenimento periodico, a favore dell’altro coniuge e dei figli. Detto importo, nel tempo, può variare sia in senso positivo che in senso negativo, e ciò avviene quando si verificano dei mutamenti sostanziali delle condizioni economiche di una delle parti in causa, tali da imporre la revisione della misura prestabilita.

Sovente accade poi che l’obbligato, per svariati motivi, non versi le mensilità dovute all’altro coniuge. In tal caso, si configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che è punito dall’art. 570 bis c.p. Esso prevede la reclusione fino ad un anno oppure una multa – che va da € 103,00 ad € 1.032,00 – a carico del coniuge che si sottare al pagamento.

Inoltre, per rifarsi del mancato incasso delle mensilità dovute, la legge prevede il recupero dei relativi importi mediante la notifica del provvedimento – in cui è previsto l’obbligo del mantenimento – a cui fa seguito l’atto di precetto, con il quale vengono concessi dieci giorni per il relativo pagamento. Trascorso detto periodo, si procede con il pignoramento dei beni mobili, intendendosi come tali non solo i mobili di casa ma anche il conto corrente, i depositi postali o bancari. Tra i beni pignorabili rientra il t.f.r. (trattamento di fine rapporto), mentre si può anche procedere con il pignoramento immobiliare.

L’obbligato può sottrarsi al pagamento del mantenimento ed alla violazione dell’art. 570 bis c.p., solo ove dimostri, al Giudice penale, l’assoluta impossibilità a poter corrispondere l’importo dovuto.