Dalla parte dei cittadini

Separazione, spese ordinarie e straordinarie

Con la separazione dei coniugi il Giudice, tra le altre formalità previste dalla legge, deve disporre che il coniuge non collocatario dei figli deve corrispondere, all’altro coniuge collocatario, un assegno di mantenimento per il sostentamento delle spese ordinarie.

In altri casi, invece, deve disporre anche per le spese straordinarie. Queste ultime sono quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro quantificazione in termini economici, si aggiungono separatamente, all’importo dell’assegno di mantenimento.

La Cassazione ha stabilito che per spese straordinarie si devono intendere quelle che concernono eventi eccezionali che riguardano la vita dei figli, oppure le spese sostenute per soddisfare esigenze economiche non prevedibili al momento della separazione, per cui non sono state incluse nell’assegno ordinario di mantenimento.

Queste ultime, infatti, sono costituite da quelle spese che ricorrono tutti i giorni o frequentemente per il mantenimento dei figli collocati presso l’altro coniuge. Inoltre, per stabilire in maniera specifica e chiara quali siano le spese ordinarie e quelle straordinarie, sono state elaborate anche dei protocolli d’intesa tra i Tribunali e gli avvocati.

Così, in linea generale, è stato stabilito che rientrano nelle spese ordinarie quelle per il vitto ed alloggio, l’abbigliamento, il materiale scolastico e di cancelleria, le spese di trasporto urbano, le spese mediche e farmaceutiche di modesto importo sostenute per ordinarie patologie, che ricorrono nella vita di tutti i giorni, e non già – invece – per eventi gravi, imprevedibili e costosi.