Una nuova strada per i lavoratori della formazione professionale, che si trovano ormai da anni in un limbo di incertezza. Alla ricerca di alternative che permettano di sfruttare le proprie competenze maturate sul campo molti si sono rivolti al mondo della scuola.
E proprio per alcuni di loro potrebbe essere arrivato il momento della svolta: è stato accolto da diversi istituti scolastici della provincia di Messina un reclamo, presentato dallo studio legale Marabello su richiesta dell’Ugl Sicilia, per il riconoscimento del servizio prestato negli enti di formazione professionale ai fini della definizione del punteggio per le graduatorie provinciali per il personale Ata di terza fascia.
“Da questo momento circa 9 mila lavoratori degli enti professionali otterranno un punteggio per il lavoro svolto nei vari enti e potranno essere inseriti nelle graduatorie Ata provinciali”: lo hanno detto l’avvocato Giusy Marabello e il segretario Regionale dell’Ugl Giuseppe Messina, che si ritengono “soddisfatti del risultato ottenuto”.
L’accoglimento del reclamo e la corretta interpretazione data al decreto ministeriale 640 del 30/08/2017 costituisce, secondo Marabello e Messina, un precedente importante ai fini dell’inquadramento del servizio prestato, servizio che costituisce un servizio pubblico essenziale svolto in nome e per conto della Regione Siciliana. In pratica, coloro i quali avevano inserito in fase di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria il punteggio relativo agli anni di servizio prestato negli enti di formazione professionale.
Al momento della pubblicazione della graduatoria, è stato presentato un reclamo per il non riconoscimento del servizio. Tale decisione, secondo Marabello e Messina, appare illegittimo e discriminatorio per due motivazioni. Innanzitutto, in alcuni casi il punteggio è stato riconosciuto ad alcuni soggetti che hanno dichiarato il medesimo servizio.
Quindi, lo studio legale Marabello ha fatto riferimento alla sentenza n.3289/19 del tribunale del lavoro di Torre Annunziata, che dice che “il servizio prestato presso il centro di formazione professionale risulta inquadrabile nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate”.
E questo è l’orientamento che si è ormai consolidato in diversi tribunali d’Italia. “Purtroppo questa è una questione che si trascina nel tempo – afferma l’avvocato Marabello -, in passato alcuni istituti hanno riconosciuto questo punteggio, altri no. Si è persino fatto riferimento ad una fantomatica nota dell’Usr, l’ufficio scolastico regionale, che però in realtà non ha mai parlato di tale vicenda”.
In questa nota si fa riferimento generico a chi ha prestato servizio in amministrazioni statali o in enti locali, ma di fatto parliamo di corsi di formazione riconosciuti ed accreditati dalla Regione Siciliana e quindi a tutti gli effetti collegati alla pubblica amministrazione.
“Sul tema – continua Marabello – c’è un’enorme confusione e so che molte sigle sindacali hanno invitato i propri iscritti a non inserire nella domanda il punteggio acquisito negli anni di servizio presso l’ente di formazione”. La prossima azione, la richiesta di una uniformità di giudizio da parte degli istituti scolastici, in modo che tutti debbano riconoscere questo punteggio. Qualora ci sarà il diniego di qualche istituto, si procederà con un ricorso presso il giudice del lavoro.
“Credo che la Regione – conclude Marabello – avrebbe dovuto raccordarsi con il ministero dell’Istruzione e chiarire questa vicenda una volta per tutte”.
Michele Giuliano