PALERMO – Anche i tirocini autofinanziati si fermano per l’emergenza sanitaria. Lo ha comunicato Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del dipartimento regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, che ha dato la possibilità ai soggetti ospitanti di sospendere i tirocini comunicando al centro per l’impiego di competenza la decisione presa.
“Ovviamente – scrive Di Liberti – il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine tirocinio per un intervallo pari alla durata della sospensione stessa, e pertanto la data di conclusione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogato esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione, avendo cura di fare le necessarie modifiche al portale delle comunicazioni obbligatorie”.
L’operazione non necessita di alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione. La stessa dirigente Di Liberti ha comunicato che è stata sospesa, per gli uffici centrali e periferici del dipartimento lavoro l’accesso agli stessi dell’utenza, con la quale sarà mantenuta comunicazione a mezzo dei recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica, pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro nella sezione “organizzazione e competenze e/o contatti”.
Una decisione doverosa che segue quella emessa pochi giorni fa relativa ai tirocini formativi finanziati dagli avvisi 20 e 22. Il dirigente generale del dipartimento regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ha comunicato che dopo l’adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del decreto sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, “per i tirocini avviati nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 20/2018, ogni soggetto ospitante valuterà l’opportunità di sospensione del tirocinio”.
Il tirocinio è una misura di politica attiva che si configura quale intervento in cui è prevista una attività formativa, finalizzata a favorire l’acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa. Possono organizzare tirocini autofinanziati tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, nonché da soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma comunque comporta l’obbligo di un’indennità da parte dell’azienda di un minimo di 300 euro lordi mensili per attività fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali e di un minimo di 400 euro lordi mensili se l’impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore.
I soggetti ospitanti devono inoltre provvedere all’assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Ancora, il soggetto ospitante ha l’obbligo di garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall’avvio del tirocinio stesso, la Formazione generale e la Formazione specifica. Il tirocinio rappresenta una opportunità di carattere orientativo oltre che utile per i crediti che si possono acquisire, può favorire l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e consente di incontrare colleghi e persone che operano nel proprio settore d’interesse.