PALERMO – Nuove regole per i corsi professionali abilitanti per l’esercizio dell’attività di commercio. È stata emessa, con decreto dell’assessore regionale delle attività produttive n. 1778/1.S del 22 settembre appena trascorso, la direttiva che spiega chi, come e quando possa e debba svolgere tali attività didattiche, necessarie per lo svolgimento della professione.
In particolare, la direttiva si riferisce allo svolgimento dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio dell’attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; quelli abilitanti per l’esercizio dell’attività di agenti e rappresentanti di commercio, e i corsi preparatori per l’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione.
Questi corsi, come previsto dalla legge n. 28 del 22 dicembre 199, di riforma della disciplina del commercio, sono tenuti dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti di formazione professionale accreditati, e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l’Assessorato. Ancora, possono essere organizzati dagli enti che siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi, e dagli enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale; infine, possono essere gestiti dall’Enasarco, l’ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza.
L’ultimo aggiornamento delle linee guida, relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, risale al novembre 2021, con l’accordo Regioni e Province autonome, con il quale, in vista del superamento dell’emergenza sanitaria, è stata adottata la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali, stabilendo, tra l’altro, l’utilizzo delle modalità formative fad o e-learning, nel limite del 50% del monte ore teorico, in modalità sincrona almeno per il 40% ed in modalità asincrona al massimo per il 10%. Tale direttiva andava a modificare la precedente, che, in piena pandemia, prevedeva la possibilità di svolgere le attività per intero per via telematica. Per effettuare i corsi, per ogni sede operativa egli enti interessati andrà stipulata apposita convenzione con l’assessorato alle attività produttive, da presentare secondo la modulistica apposita.
Saranno ancora valide le convenzioni stipulate precedentemente, con scadenza al 31 dicembre 2024. Per ciascuna sede operativa sarà nominato un direttore responsabile, formalmente comunicato all’assessorato, che si occuperà della custodia e della tenuta del registro presenze. I docenti dovranno avere almeno il diploma di scuola media superiore, attinente alla materia di insegnamento. In totale, il corpo insegnanti deve essere composto da almeno tre istruttori, in modo che si possa garantire la continuità dello svolgimento delle lezioni. Ogni corso non può avere più di trenta partecipanti, e non si potrà procedere a sostituzioni ed ammissioni di nuovi allievi a corso iniziato. Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi effettivi e non meno di cento ore di lezione, da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro ore al giorno, ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso. I corsi si concluderanno, per chi avrà partecipato ad almeno l’80% delle ore di lezione, con un esame sotto forma di colloquio, che sarà espletato presso la medesima sede di svolgimento del corso.