Lavoro

Smart working settore privato, regole condivise tra Governo e parti sociali

Con il protocollo dello scorso 7 dicembre 2921 il Governo e le parti sociali hanno regolamentato il lavoro agile nel settore privato.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-10 tale forma di lavoro è stata incrementata e lo scorso giorno 7 si è avuto il protocollo di cui in premessa che disciplina la materia di cui al capo II della legge 22 maggio 2015, rubricato “LAVORO AGILE”,

Prima di affrontare le peculiarità di questa forma di lavoro è opportuno sottolineare che agli addetti a tale forma di lavoro sono riconosciuti, rispetto ai lavoratori in presenza, la stessa retribuzione, la stessa copertura assicurativa e contro gli infortuni sul lavoro. e gli stessi diritti sindacali, nonché viene agevolato il lavoro agile per il lavoratoti fragili e con disabilità. 

Esaminiamo gli aspetti fondamentali di tale forma di lavoro.

Forma del contratto di lavoro 

L’avvio del lavoro agile prevede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato.

L’accordo di cui qui si dice, sottoscritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore, deve essere stilato avendo cura che siano previste:

  1. la durata dell’accordo, che può esser a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  2. l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  3. i locali eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa svolta al di fuor dei locali aziendali;
  4. gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi;
  5. gli strumenti di lavoro;
  6. i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessari ad assicurare la disconnessione;
  7. le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorative all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Sat. Lav.) e s.m.i sia in materia di protezione dei dati personali;
  8. l’attività formativa eventualmente necessari per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  9. le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

In presenza di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di adempiere agli obblighi informativi nei confronti del lavoratore.

Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione

Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia bella prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione nelle attività dal responsabile a garanzia dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

La prestazione di lavoro agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.

Il lavoratore può richiede, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi e dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari.

Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l’attività svolta dal lavoratore, al lavoro agile possono accedere, previo accordo individuale i lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato.

Luogo di lavoro

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.

La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Strumenti di lavoro

Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all’esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l’accesso ai sistemi aziendali.

Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.

Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.

In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e, se del caso, attivare la procedura aziendale per la gestione del data breach.. Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte del lavoratore cui conseguano danni alle attrezzature fornite, quest’ultimo ne risponde. Qualora persista l’impossibilità a riprendere l’attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, il dipendente e il datore di lavoro devono concordare le modalità di completamento della prestazione lavorativa, ivi compreso il rientro presso i locali aziendali.

Tutta la strumentazione tecnologica e informatica fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai lavoratori agili si applica la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23, l. n. 81/20 (relativi al lavoro agile, alla sicurezza ed all’assicurazione contro le malattie professionali in tale tipo di lavoro).

Salvatore Freni