Fisco

Soggetti fragili, delega per i rapporti col Fisco

ROMA – Importanti novità reca il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre scorso, intitolato “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia”.
Praticamente viene consentito, ad alcune categorie di persone che per svariati motivi, gravi ed importanti, di dialogare sia di persona che in modo informatico con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per pratiche che li riguardano personalmente, avvalendosi di altre persone che agiscono, su delega, al loro posto.
I soggetti che possono essere delegati sono essenzialmente rappresentanti di persone fragili come il tutore, l’amministratore di sostegno, il curatore speciale, i genitori di figli minorenni, o semplicemente persone di fiducia,

I rappresentanti e le persone di fiducia prima citati possono utilizzare tutti i servizi on line, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate. Inizialmente sono disponibili i seguenti servizi: a) Dichiarazioni – Dichiarazione precompilata b) Consultazioni e Ricerca Cassetto fiscale Fatturazione elettronica – Le tue fatture (nell’ambito dei servizi di fatturazione elettronica per i consumatori) Stampa modelli F24 Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia Ricerca ricevute Ricerca identificativi dei file inviati Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia Ricerca documenti Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili  Interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie Altre comunicazioni c) Istanze, comunicazioni e certificati Duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale d) Servizi di utilità e verifica Comunica e gestisci i tuoi contatti Controlla PIN Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza) Ripristina Ambiente di sicurezza.

I Servizi on line disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono i seguenti: a) Consultazioni e verifiche Posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dall’anno 2000 Pagamenti, sgravi e sospensioni Procedure e piani di rateizzazione concessi Richiesta di informazioni specifiche sulla posizione debitoria b) Istanze Rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 Sospensione legale della riscossione Adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo Altre istanze a favore del contribuente, previste dalla normativa che disciplina l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’abilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia all’utilizzo dei servizi on line scade il 31 dicembre dell’anno indicato nel modulo. Il termine di scadenza dell’abilitazione non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

Il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale, per ottenere l’abilitazione o la disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line per i soggetti rappresentati, in caso di prima richiesta, deve compilare e sottoscrivere il modulo allegato al provvedimento (Allegato 1) trasmettendolo all’Agenzia delle entrate corredato dalla documentazione attestante la propria condizione tramite il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate.
Il modulo può essere sottoscritto con firma digitale o, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può esserne trasmessa la copia per immagine; oppure spedito in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato ad una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.
Ed ancora consegnato ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso il modulo è presentato in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, ed il rappresentante è tenuto ad esibire il proprio documento di identità, oppure tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al documento di identità del rappresentato.

I genitori, per ottenere l’abilitazione o la disabilitazione all’utilizzo dei servizi on line per i propri figli minorenni, compila e sottoscrive il modulo allegato al provvedimento (Allegato 2), che contiene la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di attestare la propria condizione di genitore, e lo trasmette all’Agenzia delle entrate corredato dalla copia del documento di identità del minore.
In caso di delega a “Persone di fiducia” l’interessato, ai fini dell’abilitazione o della disabilitazione, presenta la richiesta mediante la specifica funzionalità web oppure compila e sottoscrive il modulo allegato al presente provvedimento (Allegato 3). Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da tre persone.

Qualora l’interessato sia impossibilitato ad operare presentandosi personalmente allo sportello dell’ufficio, a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato, è consegnato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, corredato dalla copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.