L'angolo della Corte

Sugli obblighi vaccinali per il personale militare

Com’è senz’altro noto ai lettori, la Corte costituzionale non ha accolto i rilievi di incostituzionalità mossi agli obblighi vaccinali riguardanti la profilassi per il Covid-19. In relazione agli obblighi di vaccinazione imposti al personale impiegato nelle Rsa e al personale sanitario, nelle sentenze numero 14 e 15 del 2023 la Corte ha infatti affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri alla salute e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni. Ha quindi ritenuto non irragionevole né la mancata previsione di un obbligo per il datore di lavoro di impiegare a mansioni diverse, non a contatto con il pubblico, i lavoratori socio-assistenziali e socio-sanitari che non volessero vaccinarsi, né la mancata previsione per costoro di un assegno alimentare in sostituzione della retribuzione, sospesa a seguito del rifiuto di vaccinarsi.

Il caso portato dinanzi alla Corte e deciso con la sentenza numero 25 del 2023 riguardava un tenente-colonnello dell’Aeronautica imputato del reato di disobbedienza in quanto si era rifiutato di sottoporsi a una profilassi vaccinale resa necessaria per il suo impiego in operazioni fuori dai confini nazionali. Tale profilassi era richiesta da “direttive tecniche” dell’Amministrazione della Difesa adottate in base all’articolo 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, numero 66 (Codice dell’ordinamento militare) ai sensi del quale la Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio. L’articolo precisa che detti protocolli sono adottati con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute e recano l’indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini. Solo nel caso di “documentati motivi sanitari” il militare può opporsi alla somministrazione della profilassi.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 206-bis in quanto, conferendo a un organo amministrativo il potere di dichiarare indispensabili e obbligatorie, specifiche profilassi vaccinali, si porrebbe in contrasto con la “riserva di legge statale e rinforzata” prevista dall’articolo 32, secondo comma, Costituzione.

La Corte accoglie la questione di legittimità costituzionale. Deve ritenersi infatti violata la riserva di legge quando, come nel caso di specie, la norma di legge (fonte di rango cosiddetto “primario”) anziché specificare nel dettaglio le singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori ne delega l’individuazione a regolamenti e atti amministrativi (fonti “secondarie”) della Difesa. La riserva di legge è tuttavia “relativa”: deve infatti essere consentito all’Amministrazione militare, in ossequio ad esigenze di funzionalità ed efficienza del sistema “Difesa”, presidiate dall’art. 52 Costituzione, dettare le modalità operative per la somministrazione dei vaccini le cui tipologie -sottolinea la Corte- devono tuttavia necessariamente essere individuate con atto legislativo in ossequio all’articolo 32 Costituzione che impone al legislatore di “determinare” il trattamento sanitario obbligatorio.

Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa