ROMA – Anche ai singoli servizi turistici si applica il Regime speciale Iva previsto per le agenzie di viaggio. Lo ha confermato la Corte di Giustizia europea: anche ai singoli servizi turistici si applica il regime speciale previsto dall’articolo 74 ter del Dpr 633/72, per le Agenzie di viaggio, ossia il regime “base da base” (anziché Iva da Iva) applicabile, oltre che nel caso di cessione di “beni usati”, anche per i servizi resi dalle predette Agenzie di viaggio.
La Corte di Giustizia europea, più in particolare, nella sentenza relativa alla causa C-108/22 del 29 giugno 2023, confermando precedenti pronunce giurisprudenziali, ha stabilito che i servizi di alloggio acquistati in nome proprio per essere rivenduti ad altri operatori senza servizi aggiuntivi sono soggetti al regime speciale Iva delle agenzie di viaggio. In pratica, secondo la citata Corte europea, l’applicazione del regime speciale non è subordinato alla fornitura di un servizio turistico composto da più prestazioni. Una sentenza con la quale l’Italia è da tempo assolutamente in linea sin dal 1998 (comma 5 bis dell’articolo 74 ter del Dpr 633/72).
Giova ricordare, al riguardo, che per l’applicazione del citato regime speciale (art. 74 ter del Dpr 633/72, al quale ha fatto seguito il Dm 30/7/1999 n. 340) occorre che si tratti di agenzie professionali, ossia munite dell’autorizzazione prevista dall’art.9 della Legge 17/5/1983 n.217, e cioè quelle che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti” di cui all’art.2 del Dlgs 17/3/1995 n.111 (disposizione alla quale il 1^ comma dell’art.74 ter fa espresso riferimento).
Le attività che soggiacciono al particolare sistema di detrazione “base da base”, inoltre, devono essere diverse da quelle aventi per oggetto singole operazioni effettuate in nome e per conto dei clienti.
Con il detto sistema speciale, l’Iva da versare non corrisponde, come avviene normalmente, alla differenza tra l’Iva a valle e l’Iva a monte (la cosiddetta “Detrazione Iva da Iva”), bensì applicando l’imposta (sempre nella misura ordinaria del 22%) sulla differenza (evidentemente per masse di affari) tra il corrispettivo complessivo dei servizi resi e l’importo complessivo dei relativi costi sostenuti (2^ comma art. 74 ter).
Fatta questa premessa, è opportuno ricordare le operazioni che rientrano nel regime speciale in commento:
Non rientrano invece nel regime speciale:
Ora, comunque, la Corte di Giustizia ha confermato che i servizi di alloggio acquistati in nome proprio per essere rivenduti ad altri operatori senza servizi aggiuntivi sono soggetti al regime speciale Iva delle agenzie di viaggio, proprio come fa già l’Italia da molto tempo.