Dossier QdS

Superbonus 110%, tutti gli incentivi previsti, come ottenerli

DOSSIER ECOSISTEMA, UN PIANETA DA SALVARE

ROMA – Per tutto il 2023 sarà possibile usufruire del Superbonus al 110%. Il governo, infatti, ha deciso nei giorni scorsi la proroga della misura che prevede la detrazione del 110% sulle spese sostenute per effettuare interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione e riduzione del rischio sismico in condomini o abitazioni singole.

Una misura, quella del Superbonus 110% che, dal momento della sua istituzione (l’approvazione del Decreto rilancio a luglio 2020) ha riscosso molto successo. I dati più recenti relativi al suo utilizzo, infatti, testimoniano come, dopo un anno dalla sua introduzione, l’incentivo ha mostrato ottimi riscontri sul mercato. Al primo luglio 2021, risultano 24.503 interventi per un ammontare corrispondente di quasi 3,5 miliardi di euro (dati Ance). In crescita, soprattutto, gli interventi riguardanti i condomini, che sono arrivati a rappresentare, in termini di importo, il 43% circa del totale. Si tratta di lavori con importo medio importante (oltre 500mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa 90mila euro).

IN COSA CONSISTE

A spiegarlo, una guida dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici. In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. Inoltre, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:

• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari.

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi.

• interventi antisismici.

Tra gli edifici che possono accedere alle detrazioni sono compresi anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale precedentemente elencati:

• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento.

• quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65anni.

• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati:

• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

CHI PUÒ USUFRUIRNE?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati:

• dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

• dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari.

• dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome.

• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

LA MISURA DELLA DETRAZIONE

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 4 o 5 quote annuali di pari importo.