C’è la modifica del Superbonus, tra le misure contenute nella bozza del dl aiuti quater.
Dal 1° gennaio 2023, infatti, l’aliquota del superbonus scenderà dal 110% al 90% e viene vincolata a una serie di condizioni. Saranno riammesse le abitazioni unifamiliari, fino al 31 marzo 2023 se con lavori a buon punto oppure fino al 31 dicembre 2023 se prima casa e sotto un certo reddito. Manterrà il diritto al 110% chi presenta la CILAS prima che le nuove regole entrino in vigore.
Al momento, le novità (annunciate dal Governo nei giorni scorsi, ndr) si ritrovano, con la dicitura “in valutazione” nella bozza del DL Aiuti-quater, diffusa oggi pomeriggio, e che dovrebbe essere esaminata dal Consiglio dei Ministri di questa sera.
Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, la norma è ‘peggiorativa’ perché anticipa di un anno – dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 – la scadenza del 110%, abbassando al 90% l’aliquota per il 2023. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025.
La bozza del DL Aiuti-quater riapre fino al 31 marzo 2023, con aliquota al 90%, la detrazione (ad oggi al 110% e in scadenza al 31 dicembre 2022) per le abitazioni unifamiliari sulle quali, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Se l’abitazione unifamiliare è adibita ad abitazione principale e il proprietario ha un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, sarà possibile usufruire del superbonus 90% fino al 31 dicembre 2023. Questa è la novità ‘inedita’ che il Governo ha anticipato nei giorni scorsi.
Il reddito di riferimento – si legge nella bozza – è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge (ex art. 12 del TUIR – DPR 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:
Le nuove aliquote e scadenze per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e per le Onlus – secondo la bozza -, non si applicano: