ROMA – Per i contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 i canoni di locazione non incassati dal locatore potranno non essere assoggettati a tassazione in capo al locatore stesso già a partire dal momento dell’intimazione di sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento.
Si ricorda infatti che, l’articolo 26 del Tuir (Testo unico delle Imposte sui Redditi), modificato dal Decreto Crescita 34/19 convertito nella legge 58/19) stabiliva il principio generale secondo cui i redditi fondiari, nel cui ambito rientrano i canoni di locazione riferiti a contratti stipulati al di fuori dell’esercizio d’impresa, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, titolare del diritto di proprietà dell’immobile o di altro diritto reale, a prescindere dall’effettiva percezione. Nello specifico prevedeva che la tassazione dei canoni non percepiti doveva avvenire fino al termine del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. E dunque solamente a partire da questo momento era possibile non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti, con l’attribuzione di un credito d’imposta pari all’imposta già pagata nei precedenti periodi.
Appare evidente che, soprattutto negli anni di crisi, il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dei conduttori determina un ingiusto aggravio fiscale a carico dei locatori. A tal proposito, il legislatore ha ritenuto opportuno dare la possibilità al locatore di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti, anticipando il momento della non tassazione di somme non percepite, senza dover attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto. Per fare ciò, sarà necessario dimostrare la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Si evidenzia che tale novità riguarda esclusivamente i nuovi contratti stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, senza alcun impatto per le dichiarazioni 730 o Redditi PF 2020.
Di conseguenza per i contratti già in essere e stipulati entro il 31 dicembre 2019, valgono le regole tuttora in vigore che stabiliscono:
· l’assoggettamento ad imposta dei canoni, ancorché non percepiti, fino alla risoluzione del contratto;
· la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, a seguito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
Il locatore, solo dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, potrà recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati.
Dunque alquanto discriminatorio nei confronti dei contribuenti locatori che con contratti in essere non potranno usufruire della detassazione dei canoni non percepiti ma dovranno attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto.