ROMA – Con l’articolo 4 del Decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, ossia il Decreto legislativo sulle semplificazioni, emanato in attuazione della legge delega sulla riforma tributaria (Legge n. 111 del 9 agosto 2023), è stato inserito, nell’articolo 35 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 (il decreto istitutivo dell’Iva), il comma 3 bis. Con tale disposizione, in vigore dal 13 gennaio scorso, il Governo, in attuazione della legge delega, ha voluto disciplinare, definendo meglio l’ipotesi e il relativo adempimento, quanto occorre ogni qual volta, a seguito della cessazione dell’incarico al professionista al quale originariamente (tramite dichiarazione inizio attività o variazione dati) era stata affidata anche la tenuta della tenuta della contabilità, non veniva presentata, con la dichiarazione di variazione ex art. 35, comma terzo, del già citato articolo 35, entro il consueto termine di trenta giorni, la variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati libri, registri, scritture e altri documenti contabili.
Ora, invece, in mancanza della variazione che, cessato l’incarico conferito al professionista, spetta al contribuente presentare, viene consentito allo stesso professionista, già depositario, di evitare qualunque responsabilità comunicando di avere riconsegnato all’ex contribuente cliente la documentazione. Più in particolare, a norma del nuovo comma 3 bis, nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di variazione, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico. In questo modo, l’ex depositario, assolto il già menzionato onere comunicativo, entro i medesimi sessanta giorni deve provvedere all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate e, a decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. La comunicazione del professionista è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ora, con Provvedimento n. 198619 del 17 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad approvare il sopra citato modello comunicativo (“Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”), con le relative istruzioni.
Nell’approvare il nuovo modello, reperibile consultando il sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, la stessa Agenzia ha ricordato che la comunicazione è trasmessa dal depositario dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione del relativo incarico, qualora il cliente depositante non abbia già provveduto alla variazione. La comunicazione può essere effettuata esclusivamente dopo aver informato il cliente depositante, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che il depositario effettuerà la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Volendo fare un esempio (senza tenere conto delle scadenze in giorno festivo), se un contribuente revoca l’incarico di tenuta e conservazione della contabilità al proprio professionista in data 1 marzo 2024, e non comunica entro 30 giorni (31 marzo) l’avvenuta variazione con apposita dichiarazione a norma del 3° comma dell’articolo 35 (modello AA9/12 o AA7/10), il professionista è tenuto ad avvisare il suo ex cliente (via Pec o raccomandata), entro il 30 maggio (60° giorno successivo alla scadenza dei trenta giorni per la variazione), che comunicherà all’Agenzia delle Entrate, con il modello recentemente approvato, l’avvenuta cessazione. Entro lo stesso termine, lo stesso professionista provvederà alla citata comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate e da quel momento il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.
È evidente che la presentazione della comunicazione della variazione da parte del contribuente resta sempre la via più opportuna. In sua mancanza, infatti, e se non viene completata nei termini prima citati (con la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte del professionista), la procedura introdotta dal nuovo terzo comma bis dell’articolo 35 del Dpr 633, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dallo scadere del termine per la variazione di competenza del contribuente (entro 30 giorni), il domicilio fiscale di quest’ultimo si considererà sempre come luogo di tenuta di contabilità, con le negative conseguenze che potrebbero derivare in caso di verifica fiscale e ricerca della documentazione in un luogo dove, magari, tale documentazione non viene effettivamente tenuta.