ROMA – Con il messaggio Inps n. 137 del 17.09.2021 vengono stabilite le nuove modalità di calcolo del cd. Ticket di licenziamento dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Tale ticket di licenziamento è a carico del datore di lavoro nella misura pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità. Si ricorda che la NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria.
Al fine di determinare l’esatto importo dovuto in termini di ticket di licenziamento è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, il contributo deve essere infatti calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale, maturati dal lavoratore nel limite massimo di 36 mesi. Il contributo è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.
Il massimale di NASpI è la base di calcolo per determinare la misura del contributo dovuto a titolo di ticket di licenziamento che viene annualmente rideterminato in applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 92/2012. Negli anni il massimale di NASpI è aumentato in maniera vertiginosa aggravando ancora di più sulle risorse finanziarie del datore di lavoro, che avviano una procedura di risoluzione del rapporto di lavoro con un dipendente per le causali che darebbero diritto alla NASpI. Il massimale INPS del 2013 era pari ad euro 1.152,90 per incrementarsi ogni anno fino ad arrivare nell’anno corrente di euro 1.335,40 e di conseguenza aumenta anche il ticket di licenziamento.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi:
• lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
• lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi: contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;
• lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale NASpI dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Facendo un calcolo di quanto dovuto a titolo di ticket di licenziamento di un lavoratore con un’anzianità aziendale di 36 mesi, lo stesso passa da euro 1.509,89 a 1.642,54 aumentando di 132,65 e aggravando così maggiormente sulle tasche dei datori di lavoro. Inoltre, la stessa circolare pone l’attenzione sulle interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, secondo la quale il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto, e in merito a questo l’Inps si riserva di pubblicare, con apposito successivo messaggio le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della suindicata circolare.