Lavoro

Trattamento di integrazione salariale in seguito a ricorso ad ammortizzatori

CATANIA – L’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta mettendo in difficoltà i datori di lavoro che, a seguito dei provvedimenti nazionali – DPCM 08 marzo e 22 marzo 2020 – hanno dovuto sospendere le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle cd. essenziali, o se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

I datori di lavoro si sono ritrovati così a ricorrere ai vigenti ammortizzatori sociali per alleggerire il trattamento salariale in capo a loro stessi. Il trattamento di integrazione salariale secondo l’art. 3 del D.lgs. 148/2015 ammonta nella misura dell’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro il trattamento di integrazione salariale viene riproporzionato alle ore di lavoro non prestate. Inoltre, il comma 6 del suindicato art. 3 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi del trattamento – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale – nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Detto ciò, con decorrenza annuale, l’Inps con apposita circolare aggiorna la retribuzione mensile di riferimento nonché gli importi dei suddetti trattamenti di integrazione salariale.

La recente circolare Inps n. 20 del 10 febbraio 2020 ha indicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2020, dei trattamenti di integrazione salariale. Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, che attualmente è pari al 5,84%.

A titolo esemplificativo, si riportano due esempi di trattamento di integrazione salariale con due profili, considerando una retribuzione mensile di riferimento superiore e inferiore a 2.159,48 ed inoltre considerando due scenari:

1. l’intero mese con zero ore lavorate
2. frazione di mese con ore lavorate per la metà del mese

Si precisa, inoltre, che per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale, essi danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura.

Per detti periodi, la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione salariale.