Avviso per i contribuenti. Lunedì prossimo, 22 agosto, termina ufficialmente la tregua fiscale: ripartono versamenti ed adempimenti sospesi durante il periodo estivo.
In scadenza ben 168 tipologie di pagamenti, tra cui i principali quelli relativi al saldo 2021 e primo acconto 2022 delle imposte e contributi autoliquidati dai contribuenti con la maggiorazione dello 0,4%.
Alla cassa anche i versamenti dell’Iva periodica di luglio, per i contribuenti con liquidazione mensile, dei mesi di aprile, maggio e giugno, per i contribuenti “in trimestrale”, oltre il pagamento delle ritenute da lavoro dipendente ed autonomo e dei contributi previdenziali (compresa la rata dei “fissi” inps per la gestione artigiani e commercianti).
Come stabilito dall’articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006 (così come modificato dall’articolo 3-quater del dl 16/2012) gli adempimenti fiscali ed i versamenti delle imposte che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Quest’anno il 20 agosto cade di sabato per cui la scadenza slitta automaticamente al lunedì successivo, il 22 agosto appunto.
Numerose le comunicazioni da trasmettere all’agenzia delle entrate. Sempre entro lunedì infatti vi è l’obbligo di inviare i dati relativi al canone tv addebitabile ed accreditabile tramite bolletta, l’esterometro per le operazioni effettuate e relative al secondo trimestre 2022, la comunicazione a cura degli operatori finanziati con l’indicazione all’anagrafe tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria ed anche quella dovuta dai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Ue tramite marketplace, una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi.
Sempre in conseguenza del calendario 2022, la scadenza di lunedì prossimo è arricchita anche dal pagamento di imposte e contributi relativi all’annualità 2021 (compresi acconti 2022) con la maggiorazione dello 0,4%. Come disposto al secondo comma dell’articolo 17 del dpr 435/2001, i pagamenti di saldo e acconto delle imposte possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il termine della stop dei versamenti non riguarda invece quelli dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità, il cui periodo di sospensione dai pagamenti è regolato dall’articolo 7 quater del dl 193/2016 che prevede uno congelamento dal 1 agosto fino al 4 settembre di ogni anno (si veda ItaliaOggi del 23 luglio 2022).
fonte Italia Oggi