Sarà più facile amarsi con un cittadino extracomunitario dopo l’ordinanza del Tribunale di Catania del 3 gennaio scorso. Un precedente importantissimo per chi si trova in questa situazione in cui la Legge è andata incontro a diverse contraddizioni.
Il Tribunale di Catania ha infatti ordinato al Sindaco (ex, nda), quale Ufficiale di Governo, di iscrivere una donna venezuelana (ricorso ex art. 700 C.p.c) sprovvista del titolo di soggiorno, nei registri della popolazione residente e di provvedere all’annotazione anagrafica della dichiarazione di convivenza.
Di amori internazionali e diritti degli stranieri al ricongiungimento con una persona con cui si ha una relazione stabile avevamo parlato due mesi fa con l’avvocato palermitano Giulia Vicari, fondatrice del sito internet di informazione Infoimmigrazione.
Con lei avevamo approfondito in particolare il tema della convivenza di fatto che permette a un extracomunitario in una relazione stabile, di convivere con il proprio partner oltre i 3 mesi consentiti attualmente dalla legge per chi non ha un legame definito dal matrimonio o dall’unione civile.
Siamo tornati a sentirla su questo caso.
“Un cittadino italiano residente in provincia di Catania e regolarmente iscritto nei registri del proprio Comune, stipulava un contratto di convivenza con la propria compagna venezuelana. Il patto veniva poi trasmesso al Comune di residenza per chiederne la registrazione e quindi l’iscrizione anagrafica della cittadina straniera.
Il Comune in questione però, rifiutava la richiesta di iscrizione anagrafica poiché la signora era priva di permesso di soggiorno. Pertanto, con ricorso presentato in via d’urgenza, i ricorrenti rilevavano il grave ed irreparabile danno che ne sarebbe derivato se non fosse stata riconosciuta rilevanza al legame familiare costituito dalla coppia in Italia”.
Il Tribunale – come detto – ha accolto il ricorso e, a sostegno della propria decisione, ha rilevato che l’art. 1, comma 52 della L. 76/2016 in combinato disposto con l’art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. 30/2007 – che recepisce la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – riconosce il diritto all’agevolazione dell’ingresso e del soggiorno anche al partner con cui “il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabiledebitamente attestata dallo Stato del cittadino dell‘Unione”.
E, con riferimento alla definizione di “familiare”, le norme della Direttiva hanno carattere di self-executing e trovano quindi diretta applicazione nei rapporti verticali (tra individuo e Stato membro).
“Nel caso di specie, – ci dice l’avvocato – la coppia in questione aveva regolarmente costituito una famiglia di fatto e la cittadina venezuelana doveva considerarsi a tutti gli effetti “familiare” di un cittadino dell’Unione.
Infatti, un’eventuale richiesta di registrazione anagrafica nei registri del Comune, non doveva considerarsi errata, poiché – come già precisato – la direttiva 2004/83/CE ha esteso il diritto alla coesione familiare a coloro che abbiamo una relazione stabile con il partner dell’Unione debitamente attestata con documentazione ufficiale”.
La pronuncia del Tribunale di Catania, – sottolinea Giulia Vicari – risulta particolarmente importante perché susseguente alla Circolare n. 78/2021 del Ministero dell’Interno espressamente richiamata dal Decreto in oggetto. Secondo l’interpretazione dell’Avvocatura dello Stato riportata in circolare, la registrazione del contratto di convivenza presuppone la “costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all’anagrafe e quindi la regolarità del soggiorno del richiedente (atto costitutivo).”
“Secondo il Tribunale di Catania non è necessario dimostrare l’attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al cittadino straniero se, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro della popolazione residente del partner italiano, sia stata presentata costituzione di nuova convivenza”, conclude l’avvocato.
Abbiamo provato a contattare ripetutamente l’assessore con delega ai Servizi demografici Andrea Barresi per chiedergli se vi erano stati altri casi simili prima dell’ordinanza del Tribunale e quale sarà l’orientamento del Comune per l’avvenire. Nel momento in cui scriviamo l’assessore non ci ha ancora risposto. Restiamo in attesa di sentire le sue dichiarazioni che pubblicheremo prontamente non appena (se) arriveranno.