Sicilia

Turismo in Sicilia, l’ingresso nella banca dati nazionale delle strutture ricettive

Le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve per finalità turistiche dovranno iscriversi alla Banca dati nazionale, che dal 10 luglio è stata attivata in via sperimentale anche per la Sicilia, oltre ad Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto. Nel corso delle prossime settimane, sul sito del ministero del Turismo verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sull’attivazione del servizio nelle altre regioni e province autonome, fino a coprire gradualmente l’intero territorio nazionale.

In tal modo, verranno introdotti parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il ministero e le autonomie locali. Tramite la piattaforma messa a disposizione degli utenti, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (Cin), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio codice fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il Cin. 

Turismo in Sicilia, nessuna sanzione (per il momento)

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo. La Banca dati nazionale delle strutture ricettive è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale, ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano, tra l’altro, la tipologia di alloggio, l’ubicazione, la capacità ricettiva, il soggetto che esercita l’attività ricettiva, il codice identificativo regionale, dove sia stato adottato, o codice alfanumerico univoco. Le regioni e le province autonome si occuperanno di  trasmettere, in base alla disponibilità, il set di dati complementari presenti sulle rispettive banche dati regionali e provinciali.

Una volta acquisito il Cin, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. A conclusione della Fase 1, e comunque entro l’1 settembre prossimo, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’avviso che attesta l’entrata in funzione della Banca dati sull’intero territorio nazionale. 

Turismo in Sicilia, una fase di transizione

Le disposizioni saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione di tale Avviso. Rimangono al momento valide le disposizioni relative ai codici identificativi eventualmente previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni. I titolari e i gestori di strutture turistico-ricettive o i locatori di unità immobiliari che hanno adempiuto agli obblighi imposti dagli enti territoriali, ma non individuano nella Banca dati il proprio immobile o non riescono ad accedere al database in quanto soggetti non abilitati, sono tenuti a segnalarlo alle regioni e alle province autonome competenti territorialmente attraverso una procedura telematica prevista dal sistema operativo. 

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