Fisco

Ulteriore proroga per il ravvedimento speciale: le info utili

ROMA – Avevamo già dato notizia dalla pagine di questo quotidiano della norma contenuta nel Decreto Milleproroghe, il Dl 215 del 30/12/2023, dopo la sua conversione in legge, ossia della disposizione (art.1 legge di conversione) che ha inserito all’articolo 3 della Legge 197/2022 il comma 12-undecies, estendendo i benefici previsti dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, della citata legge 197 del 29 dicembre 2022), all’annualità 2022, un beneficio originariamente previsto per le dichiarazioni dei redditi 2021.

La regolarizzazione, con la quale emergevano eventuali redditi non dichiarati, sanabili con l’applicazione della sanzione nella misura minima edittale ridotta a 1/18, era subordinata alla presentazione di una valida dichiarazione e al fatto che le relative violazioni non fossero state già contestate alla data del versamento. Secondo la citata normativa che interveniva sul testo originario della disposizione in parola, il pagamento doveva avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2024, oppure in quattro rate, la prima con scadenza il 31 marzo, la seconda, la terza e la quarta rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre dell’anno in corso (2024).

Più recentemente, però, con il Dl 29/03/2024, n. 39, il decreto che ha dato un severo colpo di scure al superbonus in edilizia ed affermato l’entrata in vigore in data 30 aprile 2024 della norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio, è stato riaperto il termine di scadenza del ravvedimento speciale, per i soggetti che alla data 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La definizione agevolata, questa volta, riguarda anche le dichiarazioni precedenti l’annualità 2021 e i contribuenti interessati possono presentare le dichiarazioni integrative, rimuovere le irregolarità e versare gli importi dovuti entro il 31 maggio 2024, con sanzione (minima) ridotta a 1/18.

Anche in questo caso è possibile versare quanto richiesto in quattro rate con scadenze identiche a quelle precedentemente previste. I ritardatari dell’adesione per gli anni 2021 e precedenti, però, sono obbligati a versare una prima rata di importo più consistente (5/8 dell’intero dovuto).

Più in particolare, chi non vuole versare la somma dovuta in un’unica soluzione, dovrà versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle originarie otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (ossia le rate scadute il 30/9/23, 31/10/23, 30/11/23, 20/12/23 e 31/3/24), mentre le tre rate residue (quelle che scadono il 30/6/24, 30/9/24 e 20/12/24) dovrà versarle tenendo conto delle scadenze precedentemente previste, applicando gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità e il versamento di quanto dovuto entro il 31 maggio 2024. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute, nonché l’applicazione della sanzione per mancato pagamento (articolo 13 del Dlgs 471/97) sulla somma residua, oltre agli interessi del 4% di cui all’articolo 20 del Dlgs 602/73.