Università

Unict, le regole per studenti e personale universitario dal 1° settembre

Con il decreto legge 6 agosto 2021, n.111, il Governo ha adottato misure urgenti per l’avvio dell’anno accademico 2021-2022 alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale.

Il decreto legge stabilisce che le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza e che, a decorrere dal 1° settembre 2021, il personale universitario (docenti, tecnici, amministrativi e il rimanente personale comunque denominato) e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COV1D-19.

Per il personale che non possiede o non esibisce tale certificazione è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

In particolare, il decreto legge stabilisce che:

1) dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario*, nonché gli studenti universitari**, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID19;

> Per personale universitario si intende il personale docente (professori e ricercatori, docenti a contratto, visiting professor), il personale tecnico e amministrativo, il personale sanitario, i CEL, gli operai agricoli e tutto il rimanente personale comunque denominato, nonché il personale delle ditte esterne e degli Enti di ricerca che svolge attività stabile all’interno dell’Ateneo.

> Per studenti universitari si intendono gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio dell’Ateneo, quali ad esempio gli studenti iscritti ai corsi di laurea, gli studenti iscritti ai corsi post laurea, gli studenti incoming coinvolti in programmi di scambio internazionale e i partecipanti ai programmi di formazione degli insegnanti. Gli studenti sono tenuti al possesso della certificazione verde ogni qual volta entrano nei locali dell’Università.

2) il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 1 da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

Le modalità di verifica per il personale universitario saranno rese note alle diverse strutture di Ateneo, tenuto conto degli ulteriori provvedimenti del Governo. Per gli studenti universitari, le verifiche saranno effettuate a campione con le modalità individuate dalle università.

Si invita pertanto il personale in indirizzo ad adottare le iniziative necessarie per l’adeguamento alle norme sopra citate e per l’ottenimento di una valida certificazione verde COVID-19 qualora non posseduta. A tal fine potranno essere utili le istruzioni fornite dal Governo.