ROMA – Rappresenta effettivamente una grossa novità quella contenuta nell’articolo 18 del Decreto Sostegni Bis, il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021.
Con una modifica all’articolo 26 del Dpr 633/72, infatti, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, ossia dal 26 maggio scorso, la variazioni in diminuzione (con il conseguente recupero dell’Iva), in caso di procedure concorsuali, possono essere eseguite al momento dell’apertura della procedura e non più, come accadeva prima, alla data della sua conclusione.
Ricordiamo che le procedure concorsuali sono una serie di procedure (come il fallimento, il concordato preventivo e il concordato fallimentare) che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un’impresa commerciale attraverso la regolamentazione dei rap…