Ravvedimento operoso più caro a partire dal 1° febbraio 2011

Ancora qualche giorno ed entrerà in vigore l’aumento delle sanzioni amministrative ridotte per le violazioni di norme tributarie (il cosiddetto “ravvedimento operoso”) a norma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 472 del 18/12/1997. Lo stabilisce la legge finanziaria per l’anno 2011 (Legge 220 del 13/12/2010) all’art.1, comma 20.
È noto che, quando si commette una violazione tributaria, è possibile riparare entro termini brevi versando il dovuto più una sanzione agevolata. La sanzione sarà più o meno ridimensionata secondo che ci si ravveda entro un termine breve di trenta giorni o un più lungo termine determinato dalla relativa dichiarazione periodica. Ad oggi la sanzione si riduce a un dodicesimo del minimo se si paga entro il termine breve, a un decimo se si opta per il termine più lungo.
Gli uffici ci tengono a precisare che il “ravvedimento operoso” non può essere considerato un modo per dilazionare le proprie obbligazioni tributarie poiché esso è consentito fintanto che “ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”:  ma, in questi tempi di crisi di liquidità diviene, di fatto, uno strumento di dilazione a cui si ricorre sempre più spesso tenendo nel debito conto il rischio pendente.
Per cui, per esempio, tramite “ravvedimento operoso” è possibile sanare il mancato pagamento di un’imposta tributaria, anziché con una sanzione amministrativa minima del 30%,  versando, contestualmente al dovuto, la sanzione ridotta al 2,50% entro trenta giorni oppure al 3% entro i termini della dichiarazione, a cui bisogna aggiungere gli interessi legali per ogni giorno decorso da quello successivo alla violazione sino al pagamento (a proposito: dal 1/1/2011 sono anch’essi aumentati dal 1% all’1,5%).
Dal 2 febbraio 2011 (per le violazioni commesse antecedentemente vige il principio del “favor rei”) la riduzione passa a un decimo per il termine breve e a un ottavo per quello lungo per cui nell’esempio precedente la sanzione del 30% viene ridotta al 3% e al 3,75%.
È, invero, un modesto aumento che, comunque, non riporta ai vecchi 3,75% e 6% antecedenti al 29/01/2009 ma, unito all’incremento del tasso di interesse legale è pur sempre un’altra batosta sul capo del tartassato contribuente.  

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo