Ravvedimento operoso più caro a partire dal 1° febbraio 2011 - QdS

Ravvedimento operoso più caro a partire dal 1° febbraio 2011

Giuseppe Grassia

Ravvedimento operoso più caro a partire dal 1° febbraio 2011

martedì 11 Gennaio 2011

Consentito fintanto che la violazione non sia stata constatata

Ancora qualche giorno ed entrerà in vigore l’aumento delle sanzioni amministrative ridotte per le violazioni di norme tributarie (il cosiddetto “ravvedimento operoso”) a norma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 472 del 18/12/1997. Lo stabilisce la legge finanziaria per l’anno 2011 (Legge 220 del 13/12/2010) all’art.1, comma 20.
È noto che, quando si commette una violazione tributaria, è possibile riparare entro termini brevi versando il dovuto più una sanzione agevolata. La sanzione sarà più o meno ridimensionata secondo che ci si ravveda entro un termine breve di trenta giorni o un più lungo termine determinato dalla relativa dichiarazione periodica. Ad oggi la sanzione si riduce a un dodicesimo del minimo se si paga entro il termine breve, a un decimo se si opta per il termine più lungo.
Gli uffici ci tengono a precisare che il “ravvedimento operoso” non può essere considerato un modo per dilazionare le proprie obbligazioni tributarie poiché esso è consentito fintanto che “ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”:  ma, in questi tempi di crisi di liquidità diviene, di fatto, uno strumento di dilazione a cui si ricorre sempre più spesso tenendo nel debito conto il rischio pendente.
Per cui, per esempio, tramite “ravvedimento operoso” è possibile sanare il mancato pagamento di un’imposta tributaria, anziché con una sanzione amministrativa minima del 30%,  versando, contestualmente al dovuto, la sanzione ridotta al 2,50% entro trenta giorni oppure al 3% entro i termini della dichiarazione, a cui bisogna aggiungere gli interessi legali per ogni giorno decorso da quello successivo alla violazione sino al pagamento (a proposito: dal 1/1/2011 sono anch’essi aumentati dal 1% all’1,5%).
Dal 2 febbraio 2011 (per le violazioni commesse antecedentemente vige il principio del “favor rei”) la riduzione passa a un decimo per il termine breve e a un ottavo per quello lungo per cui nell’esempio precedente la sanzione del 30% viene ridotta al 3% e al 3,75%.
È, invero, un modesto aumento che, comunque, non riporta ai vecchi 3,75% e 6% antecedenti al 29/01/2009 ma, unito all’incremento del tasso di interesse legale è pur sempre un’altra batosta sul capo del tartassato contribuente.  

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017