ROMA – L’articolo 7, lettera h, del Dl n. 70 del 13 maggio 2011, al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, ha disposto, tra l’altro, che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
Si tratta di una disposizione accolta da tutti con grandissimo favore visto che i contribuenti sono stati, finalmente, sollevati dall’obbligo di adempiere ai numerosissimi obblighi tributari anche nei giorni festivi, legittimati, quindi, a rinviare l’adempimento al primo giorno non festivo successivo.
C’è da dire che la formulazione della norma in questione prevede il differimento del termine dell’adempimento (anche il versamento) quando si tratta di obblighi previsti da “norme riguardanti l’Amministrazione finanziaria”.
Una formulazione che è stata interpretata in diverse occasioni come un rinvio generalizzato “ex lege”, tutte le volte in cui si è in presenza di un qualsiasi obbligo fiscale.
E tra questi obblighi è stato sempre considerato anche l’obbligo della fatturazione e gli adempimenti conseguenti.
Tuttavia, una diversa e recentissima interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, in data 14 Maggio scorso, con la risposta all’interpello n. 129, ha fatto sorgere alcuni dubbi e messo in discussione comportamenti che erano stati adottati dai contribuenti, anche in materia di fatturazione, compresa quella elettronica, non in linea con il più recente pensiero dell’Agenzia.
Torna utile ricordare che fino al 31 dicembre 2018 la fattura, normalmente in formato cartaceo, doveva essere emessa nello stesso giorno in cui era stata effettuata l’operazione secondo le regole previste dall’articolo 6 del D.P.R. 633/72.
Dal 1° Gennaio 2019, invece, non solo è stato introdotto l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, ma è stato pure previsto un maggior termine, prima di dieci e poi di dodici giorni, per l’emissione a norma dell’articolo 21 dello stesso Decreto istitutivo dell’Iva.
Verosimilmente, fino a quando l’obbligo di emissione della fattura era lo stesso giorno in cui si cedeva il bene oppure si riscuoteva il corrispettivo di una prestazione di servizio, anche se era di sabato, di domenica o di altro giorno festivo, si adempiva subito, senza problemi.
Ma da quando il termine è diventato di dodici giorni (fino a giugno 2019 era di dieci), poiché il dodicesimo giorno può coincidere con un giorno festivo, il problema se era applicabile la disposizione di carattere generale di cui all’articolo 7, lettera h, del Dl. 70 del 2011 è diventato concreto.
Per la verità, così come prima detto, la formulazione letterale della norma che consente il differimento non sembra escludere nessuno degli adempimenti tributari.
Senonché, con l’interpello del 14 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione abbastanza fiscale alla cennata disposizione agevolativa.
Ad un contribuente, che dichiarava di avere emesso la fattura (trasmissione allo Sdi, trattandosi di fattura elettronica), al tredicesimo giorno dalla data di effettuazione dell’operazione, in quanto l’ultimo giorno utile per adempiere all’obbligo era un giorno festivo, l’Agenzia ha risposto sostenendo che l’obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) ”non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui all’articolo 7, lettera h), del decreto legge n.70 del 2011”. E ciò in quanto “Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’Iva e deduzione del costo)”.
Conseguentemente, sempre secondo l’Agenzia, nel caso prospettato era stata commessa una violazione che, stante il lieve ritardo e l’inclusione dell’operazione tardivamente fatturata nella liquidazione d’imposta appropriata, dava luogo alla sanzione “da 250 a Euro 2.000 Euro per ciascuna operazione tardivamente documentata”.
Si tratta di una interpretazione che, per la verità, lascia un po’ perplessi. È vero che l’obbligo della fatturazione non è un adempimento che vede come immediato destinatario l’Amministrazione finanziaria. Ma è altrettanto vero, comunque, che si tratta sempre di un adempimento che difficilmente può essere considerato diverso da quelli “previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria”, come prescrive la norma del 2011.
Tra l’altro, la trasmissione del documento elettronico al Sistema di Interscambio potrebbe essere considerato, senza eccessive forzature, un adempimento non solo strumentale all’Amministrazione Finanziaria (per legittimare la detrazione da parte del cliente), ma anche un obbligo diretto verso lo stesso ufficio del fisco, per cui a maggior ragione non dovrebbe essere escluso dall’applicazione della citata disposizione agevolativa.
Un ripensamento o una disposizione legislativa di chiarimento, pertanto, sarebbe in questo caso veramente auspicabile, non per favorire comportamenti contrari alla legge, ma solo per rendere concreto il clima di fiducia tra fisco e contribuenti, così come auspicato anche dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.