Sarà online a partire da domani, 15 dicembre, data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), la pagina “Pratiche sleali” con le indicazioni e le istruzioni per presentare segnalazioni di abusi e azioni scorrette, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli. Lo comunica il Mipaaf in una nota.
La nuova normativa, intende garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea. Per far ciò, viene stilata una lista nera (black list) in cui sono elencate le pratiche commerciali sleali vietate e una lista grigia (grey list) in cui sono indicate le pratiche che si presumono vietate salvo previo accordo tra le parti.
L’art. 4 c. 4 d.lgs. 198/2021 elenca le pratiche che si presumono vietate sono:
Si presumono vietate le clausole contrattuali che pongono a carico del fornitore i rischi propri del venditore come:
Tra le pratiche vietate è compreso il ritardato versamento del corrispettivo (art. 4 c. 1 lett. a):
Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti (art. 4 c. 3 d.lgs. 198/2021).
Rientra tra le pratiche sleali l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da indicare con un successivo regolamento (art. 4 c. 1 lett. c).
Risultano scorrette le pratiche che prevedano:
Per capire meglio di cosa si tratta facciamo un esempio: per i prodotti deperibili, il termine di pagamento non può superare i 30 giorni dalla consegna oppure non è possibile annullare l’ordine di tali beni con un preavviso inferiore a 30 giorni, diversamente si rientra in una pratica commerciale sleale.
L’Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare è l’Icqrf (Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).
L’Icqrf potrà richiedere, ad integrazione di quanto segnalato, ulteriori notizie e documenti utili alla valutazione delle richieste. Nessuna altra forma di comunicazione, mail, Pec o raccomandate potranno essere prese in considerazione.