Agroalimentare, stop alle "pratiche sleali", quali sono e come segnalarle - QdS

Agroalimentare, stop alle “pratiche sleali”, quali sono e come segnalarle

web-mp

Agroalimentare, stop alle “pratiche sleali”, quali sono e come segnalarle

web-mp |
martedì 14 Dicembre 2021

Sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, la pagina "Pratiche sleali" con le indicazioni e le istruzioni per presentare segnalazioni di abusi e azioni scorrette

Sarà online a partire da domani, 15 dicembre, data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva europea che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sul sito istituzionale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), la pagina “Pratiche sleali” con le indicazioni e le istruzioni per presentare segnalazioni di abusi e azioni scorrette, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli. Lo comunica il Mipaaf in una nota.

Quali sono le pratiche sleali da evitare?

La nuova normativa, intende garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea. Per far ciò, viene stilata una lista nera (black list) in cui sono elencate le pratiche commerciali sleali vietate e una lista grigia (grey list) in cui sono indicate le pratiche che si presumono vietate salvo previo accordo tra le parti.

La lista grigia

L’art. 4 c. 4 d.lgs. 198/2021 elenca le pratiche che si presumono vietate sono:

  • nel contratto di cessione,
  • nell’accordo quadro
  • ovvero in un altro accordo successivo.

Si presumono vietate le clausole contrattuali che pongono a carico del fornitore i rischi propri del venditore come:

  • la restituzione di prodotti rimasti invenduti,
  • costi per l’immagazzinamento, l’esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del fornitore, oppure per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione,
  • costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

La lista nera

Tra le pratiche vietate è compreso il ritardato versamento del corrispettivo (art. 4 c. 1 lett. a):

  • per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine di pagamento non può superare i 30 giorni dal termine del periodo di consegna;
  • per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i 60 giorni dal termine della consegna.

Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti (art. 4 c. 3 d.lgs. 198/2021).

Rientra tra le pratiche sleali l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da indicare con un successivo regolamento (art. 4 c. 1 lett. c).

Risultano scorrette le pratiche che prevedano:

  • la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (art. 4 c. 1 lett. d)
  • l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati (art. 4 c. 1 lett. f);
  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore (art. 4 c. 1 lett. h).

Per capire meglio di cosa si tratta facciamo un esempio: per i prodotti deperibili, il termine di pagamento non può superare i 30 giorni dalla consegna oppure non è possibile annullare l’ordine di tali beni con un preavviso inferiore a 30 giorni, diversamente si rientra in una pratica commerciale sleale.

L’Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare è l’Icqrf (Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).

L’Icqrf potrà richiedere, ad integrazione di quanto segnalato, ulteriori notizie e documenti utili alla valutazione delle richieste. Nessuna altra forma di comunicazione, mail, Pec o raccomandate potranno essere prese in  considerazione.

Tag:

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017