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Anac, nuove indicazioni sulla pubblicazione dei dati

ROMA – Nelle scorse settimane è arrivata un’ulteriore pronuncia dell’Anac sulla spinosa questione legata alla conoscibilità dei compensi, di qualsiasi natura, connessi all’assunzione di cariche di livello politico, governativo, amministrativo e/o dirigenziale.

Infatti, con delibera n. 586 del 29 giugno u.s., l’Autorità nazionale anticorruzione ha aggiornato le linee guida sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, contenute nella precedente delibera n. 241 dell’8 marzo 2017, revocandone nel contempo la sospensione. Dunque, sono state fornite indicazioni sulla pubblicazione dei compensi, delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali e degli emolumenti percepiti dai dirigenti pubblici.

Tutto questo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 sul ricorso al Tar del Lazio effettuato dai dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali su dei provvedimenti con cui si invitavano i ricorrenti a comunicare i dati, quali i compensi, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici e le dichiarazioni patrimoniali e reddituali. I dirigenti lamentavano “il carattere limitativo della riservatezza individuale di un trattamento che non troverebbe rispondenza in alcun altro ordinamento nazionale”.

La Consulta si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013 relativo alla pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e non fondata quella dell’art. 14, co. 1-bis, del medesimo decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. c) sui compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, anche per i titolari di incarichi dirigenziali.

Nella delibera pubblicata dall’Anac viene confermato l’obbligo di pubblicare i dati sui compensi connessi all’assunzione della carica, agli importi di viaggi di servizio e a missioni pagati con fondi pubblici, si estende a tutti i dirigenti pubblici, in servizio presso le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità portuali, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.

L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Le novità introdotte dal provvedimento stabiliscono che per i responsabili/capi degli uffici di diretta collaborazione è ribadita l’applicazione dell’art. 14, co. 1, limitatamente dalla lett. a) alla lett. e); diversamente, per i dirigenti di tali uffici, appare ora necessario effettuare una distinzione tra “dirigenti apicali” e dirigenti di seconda fascia o equiparati: solo per i primi sarà applicabile anche l’obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

Per i dirigenti della sanità, vale a dire coloro che rivestono il ruolo di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture complesse, in quanto titolari di posizioni “apicali”, resta confermato l’obbligo di dare applicazione all’art. 14, dalla lett. a) alla lett. f); conseguentemente, per i soli dirigenti di strutture semplici, non sarà più necessario pubblicare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali. Restano invece totalmente esclusi dall’applicazione dell’art. 14 i dirigenti del Ssn che non rivestono alcuna delle posizioni nominate.