Prorogata per tutto il corrente anno 2023 l’APE sociale. Ricordiamo che “APE” è abbreviazione di Anticipo Pensionistico, istituito dall’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cosiddetta Legge di Bilancio 2017).
Tale anticipo nasce come progetto sperimentale che consente il prepensionamento, senza alcun onere economico, in favore di specifiche categorie di lavoratori ed è corrisposta per il lasso di tempo non superiore del periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio pensionistico e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (oggi è 67 anni. Tale misura è soggetta all’adeguamento periodico all’aspettativa di vita).
La presente possibilità di pensionamento anticipato originariamente previsto fino al 31 dicembre 2018 viene prorogata da leggi successive fino alla suddetta legge 197 che, come detto, fa giungere questa forma di anticipo pensionistico sino al prossimo 31 dicembre 2023. Occorre ancora dire che l’APE sociale è erogata mensilmente su 12 mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo del presente trattamento pensionistico non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.
L’anticipo pensionistico è concesso ai lavorati iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla gestione separata e ai lavoratori autonomi assicurati con l’INPS che si trovino in una delle seguenti condizioni:
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale nel 2023, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alla sede INPS di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali di tale Istituto (INPS).
L’accesso al beneficio in parola è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavorativa. Tale opportunità di prepensionamento non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, come l’ASDI, l’assegno di disoccupazione finalizzato al reinserimento lavorativo o con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (la cosiddetta “rottamazione negozi”).
Inoltre, l’anticipo pensionistico è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI); con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Salvatore Freni