È guerra di ricorsi per i seggi dell’Ars. Dopo quello contro Davide Vasta (dichiarato decaduto in primo grado), giunge a una prima parziale sentenza il ricorso contro il deputato e assessore regionale della Dc Andrea Messina, difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. A presentarlo è stato il primo dei non eletti nella stessa lista democristiana, Giuseppe Marletta. Lo scorso 21 marzo il Tribunale di Palermo ha però respinto in parte l’istanza di Marletta che denunciava anomalie nel conteggio dei voti di Messina in diversi seggi della provincia di Catania. Ma il caso non si chiude qui. Se infatti da una parte i giudici hanno definito inammissibili alcune richieste, dall’altro hanno disposto ulteriori approfondimenti e verifica dei documenti. Per questo la Prefettura di Catania, su disposizione del tribunale, nel prossimo mese requisirà i verbali di alcune sezione elettorali.
Nelle elezioni regionali dello scorso 25 settembre Andrea Messina è stato eletto con 3.691 voti. Qualche mese dopo il presidente Schifani lo ha inserito nella giunta affidandogli le deleghe alle Autonomie Locali. Marletta, primo dei non eletti e pure lui catanese, ha fatto ricorso sostenendo «che l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Catania non avrebbe correttamente computato e trascritto i voti conseguiti dai candidati Marletta e Messina nelle sezioni n. 80, 43 e N. 01908/2022 REG.RIC. 290 del Comune di Catania, n. 3 del Comune di Ramacca, n. 7 del Comune di Acireale, n. 2 del Comune di Santa Venerina, n. 2 del Comune di San Gregorio, n. 21 del Gravina di Catania, n. 2 del Comune di Randazzo e n. 40 del Comune di Paternò“.
A distanza di qualche tempo, Marletta ha integrato il ricorso con un secondo motivo lamentando «ulteriori errori nell’attribuzione dei voti di preferenza al candidato Messina nella Sezione n. 7 del Comune di San Giovanni La Punta in quanto, a chiusura dello scrutinio dai rappresentati di lista presenti in loco, sono stati conteggiati n. 67 voti, mentre i voti di preferenza riportati nel verbale della medesima sezione risultavano in numero di 75».
Il tribunale ha respinto parte dei ricorsi, sottolineando da una parte che la giurisprudenza indica come «prove inammissibili nel giudizio elettorale» le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista, nel caso in cui «attestino fatti avvenuti in loro presenza ma non immediatamente verbalizzati». Dall’altra parte alla base del no dei giudici c’è «la tardività dei motivi aggiunti presentati dall’avv. Marletta in quanto proposti ben oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’atto di proclamazione degli eletti del 24 ottobre 2022».
Detto questo, però, il tribunale «ai fini di una completa disamina delle restanti censure» vuole verificare una serie di documenti per accertare i voti ottenuti da Messina e Marletta. In particolare «attraverso il confronto analitico del dato elettorale riportato nel verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania rispetto a quanto risultante dai verbali sezionali, in relazione alle seguenti sezioni elettorali: sezioni n. 3 del Comune di Ramacca; nn. 43, 80, 290 del Comune di Catania; n. 7 del Comune di Acireale; n. 2 del Comune di Santa Venerina; n. 2 del Comune di San Gregorio; n. 21 del Comune di Gravina di Catania; n. 2 del Comune di Randazzo e n. 40 del Comune di Paternò; n. 7 del Comune di Trecastagni; n. 3 del Comune di Camporotondo Etneo; n. 5 del Comune di Mascalucia; n. 10 del Comune di Belpasso; n. 12 del Comune di San Giovanni la Punta; n. 1 del Comune di Caltagirone e n. 4 del Comune di Motta S. Anastasia». A provvedere sarà la Prefettura di Catania. La storia dell’ennesimo ricorso non è ancora finita.