La legge di Bilancio ha optato per la proroga per tutto il 2024 del bonus verde, l’agevolazione destinata a chi effettua interventi migliorativi di giardini e terrazze di proprietà. Non si tratta di uno sconto in fattura ma di una detrazione Irpef del 36% che il contribuente potrà avere per ogni immobile che possiede a uso abitativo su cui effettua gli interventi agevolabili. Il bonus non ha specifici limiti Isee e può essere richiesto solo dopo aver effettuato i lavori.
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:
Il bonus spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Sono comprese nell’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione massima è dunque di 1.800 euro per immobile, riconosciuti come abbiamo visto in 10 annualità al momento della dichiarazione dei redditi. A differenza di altre agevolazioni, non è possibile convertire la detrazione Irpef in sconto in fattura o cessione del credito.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).
Nel bonus rientrano interventi quali:
Non sono detraibil, al contrarioi:
Il bonus può essere richiesto solo dopo aver sostenuto le spese per i lavori: è dunque necessario conservare le ricevute fiscali o le fatture rilasciate dalla ditta che ha eseguito i lavori. È necessario, inoltre, che i pagamenti siano stati eseguiti con mezzi di pagamento tracciabile.
E’ inoltre d’obbligo produrre un’autocertificazione dove indicare la somma totale delle spese portate in detrazione, garantendo che si tratti di lavori documentati nel rispetto della normativa vigente.Le spese vanno indicate nel quadro “E” del modello 730 dell’anno in cui sono state sostenute, con il codice “12”. La dichiarazione dei redditi interessata sarà sottoposta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate che verificherà la documentazione disponibile a supporto dei lavori eseguiti.
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