Dal primo luglio è scaduto il blocco dei licenziamenti e la cassa Covid, ad eccezione dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria. Restano però gli ammortizzatori sociali per le imprese che hanno esaurito le settimane di CIG ordinaria e straordinaria e le diverse agevolazioni per accedervi. Per le grandi aziende l’opportunità di usufruire – fino a dicembre 2021 – di altre 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per i loro dipendenti. Ad averlo stabilito è l’art. 3 del decreto legge n.103 del 20 luglio 2021, che dispone anche tutti i requisiti e le regole per accedere alla misura.
L’iniziativa si rivolge unicamente alle imprese di rilevanza nazionale che occupano un numero di dipendenti non inferiore mille e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per il Paese.
Gli imprenditori che hanno diritto all’indennità possono presentare domanda all’Inps per ottenerla.
Ai datori di lavoro che presentano la richiesta d’integrazione resta vietato avviare le procedure di licenziamento collettivo per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale (fruibile entro il 31 dicembre 2021).
Inoltre, gli imprenditori non potranno nello stesso periodo – e indipendentemente dal numero di dipendenti – recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. I licenziamenti eventualmente in corso saranno sospesi.
Le sospensioni e le preclusioni non si applicano:
Sono dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
LIMITE DI EROGAZIONE DEL TRATTAMNTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Le domande saranno accettate soltanto se le aziende sono in possesso dei requisiti e fino alla capienza massima disponibile di 21,4 milioni di euro per il 2021.
Salvatore Freni