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Cassa integrazione fino a dicembre 2021, tutte le regole

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Cassa integrazione fino a dicembre 2021, tutte le regole

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domenica 15 Agosto 2021

Le domande saranno accettate soltanto se le aziende sono in possesso dei requisiti e fino alla capienza massima disponibile di 21,4 milioni di euro per il 2021.

Dal primo luglio è scaduto il blocco dei licenziamenti e la cassa Covid, ad eccezione dei settori tessile, abbigliamento e pelletteria. Restano però gli ammortizzatori sociali per le imprese che hanno esaurito le settimane di CIG ordinaria e straordinaria e le diverse agevolazioni per accedervi. Per le grandi aziende l’opportunità di usufruire – fino a dicembre 2021 – di altre 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale per i loro dipendenti. Ad averlo stabilito è l’art. 3 del decreto legge n.103 del 20 luglio 2021, che dispone anche tutti i requisiti e le regole per accedere alla misura.

CHI PUO’ RICHIEDERE IL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’iniziativa si rivolge unicamente alle imprese di rilevanza nazionale che occupano un numero di dipendenti non inferiore mille e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per il Paese.

Gli  imprenditori che hanno diritto all’indennità possono presentare domanda all’Inps per ottenerla.

LE REGOLE

Ai datori di lavoro che presentano la richiesta d’integrazione resta vietato avviare le procedure di licenziamento collettivo per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale (fruibile entro il 31 dicembre 2021).
Inoltre, gli imprenditori non potranno nello stesso periodo – e indipendentemente dal numero di dipendenti – recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. I licenziamenti eventualmente in corso saranno sospesi.

LE ECCEZIONI

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano:

  1. nel caso di licenziamenti  motivati dalla cessazione definitiva  dell’attività  dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva  dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della  società senza continuazione, anche  parziale, dell’attività;
  2. nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;  
  3. nell’ipotesi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo. A questi lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego).

Sono dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda,  sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

LIMITE DI EROGAZIONE DEL TRATTAMNTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Le domande saranno accettate soltanto se le aziende sono in possesso dei requisiti e fino alla capienza massima disponibile di 21,4 milioni di euro per il 2021.

Salvatore Freni

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