CATANIA – Nella Città dell’Elefante la strada per il rinnovo del servizi di trasporto destinati ai turisti si fa in salita. Il proposito del Comune di arrivare alla stagione estiva con il nuovo contratto già firmato è definitivamente tramontato, dopo che la direzione Attività produttive si è trovata costretta a prorogare per la seconda volta nel giro di pochi mesi i termini per partecipare alla gara d’appalto triennale. In origine la scadenza era stata fissata a metà febbraio, poi, per il riconoscimento di un errore nel bando, si è passati a fine giugno fino all’ulteriore rinvio al 12 luglio. All’origine dell’ultima decisione c’è un’ordinanza del Tar di Catania, che ha accolto parzialmente l’istanza cautelare proposta dalla ditta uscente, che reclama il diritto di vedere prorogato il contratto sottoscritto tre anni fa.
Al centro della querelle tra Comune e privati c’è il business che del trasporto per le vie della città dei tanti turisti che affollano Catania in più momenti dell’anno. Dal 2021 a condurre il servizio bus è la cooperativa Tourist Service, mentre la Tourist Dream srl si occupa del trenino. Entrambe di proprietà della famiglia Caruso – il 51enne Giuseppe è legale rappresentante della Tourist Service, mentre la 31enne Maria Desiree della Tourist Dream – le due ditte a ottobre avevano inoltrato a Palazzo degli Elefanti la richiesta di proseguire per un ulteriore triennio. Dal Comune, però, non è arrivato alcun segnale, anzi: a fine dicembre gli uffici hanno pubblicato l’avviso di gara per la ricerca di un nuovo concessionario.
“L’amministrazione nega il diritto alla ricorrente – si legge nel ricorso vagliato in via preliminare dal Tar – nonostante la previsione all’articolo 3 del capitolato, di rinnovo dell’affidamento”. Secondo i legali della Dream Tourist, che ha proposto un ricorso i cui effetti hanno interessato anche la procedura per i bus, “alla ricorrente spetta il rilascio di una nuova autorizzazione per lo svolgimento del servizio per gli anni 2024, 2025 e 2026” e di conseguenza “la nuova selezione è da ritenersi illegittima” in quanto gli uffici non hanno valutato l’istanza di proroga presentata dall’azienda.
Il tribunale, dal canto proprio, ha rinviato l’esame del merito del ricorso al 25 giugno, ma nell’attesa ha riconosciuto la fondatezza di uno dei reclami fatti dalla società privata. Riguarda un passaggio del bando in cui veniva previsto che “non potranno essere prese in considerazione le ditte che opererebbero in contrasto con l’art. 49 comma 2 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
Il riferimento è al nuovo codice degli appalti entrato in vigore l’anno scorso e, nello specifico, all’articolo riguardante il principio di rotazione. Si tratta di uno dei temi più delicati nel settore degli appalti, in quanto fonte di contestazione da parte di chi accusa la pubblica amministrazione di non essere equa nel distribuire gli inviti a partecipare alle gare. “In applicazione del principio di rotazione – recita l’articolo 49 – è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi”.
Nel caso in questione a rischiare di rimanere estromessa dalla gara sarebbe stata la cooperativa Tourist Service che negli anni precedenti al 2021 – quando è iniziato il triennio di affidamento – si occupava già dei bus turistici, mentre all’epoca a gestire il trenino era la ditta Scionti. Per il Tar, i rilievi contenuti nel ricorso sono condivisibili: “L’istanza cautelare merita accoglimento limitatamente alla sospensione della clausola che richiama il principio di rotazione degli affidamenti atteso che la procedura in esame risulta essere una gara aperta”. E dunque non una procedura a inviti.
La partita resta, dunque, aperta. In ballo c’è l’opportunità di incassare fino al 31 dicembre 2026 gli introiti dei due bus che attraversano la città e del trenino che porta in giro i turisti nel centro storico. In cambio il Comune incasserà un canone annuale di 50mila euro per ognuno dei due servizi.
A tale cifra bisognerà aggiungere l’offerta al rialzo che l’aggiudicatario avrà presentato per superare la concorrenza. Si parte da un rincaro minimo di cinquecento euro sulla base d’asta.