I coniugi, normalmente, dopo la sentenza di separazione o di divorzio, non disdegnano – ma anzi lo desiderano – iniziare una nuova vita con un’altra persona che, statisticamente parlando, il più delle volte è anch’essa separata o divorziata.
Da ciò consegue che la scelta di un nuovo partner comporta sovente anche una stabile convivenza nel senso che uno dei due si trasferisce nel domicilio dell’’altro. Da questo momento l’ex coniuge – che mensilmente doveva corrispondere all’altro l’assegno di mantenimento – secondo il più recente orientamento giurisprudenziale ( si veda l’ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17.12.2020, prima sezione), è esonerato dal relativo obbligo.
Infatti, si suppone che la nuova unione sia perfettamente uguale al cessato matrimonio, laddove le parti, come consuetudine vuole, apportano le loro rispettive entrate nella cosiddetta cassa comune. Tra l’altro poi, la nuova convivenza è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole.
Essa si caratterizza per la piena assunzione del rischio che – così facendo – si verrà ad escludere ogni residua solidarietà post-matrimoniale con il suo “ex”, il quale da questo momento in poi confiderà nel suo definitivo esonero da ogni obbligo di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge. In buona sostanza, si può affermare come una nuova convivenza “more uxorio” (“come marito e moglie”) costituisca una delle tante cause che estingue il relativo diritto – che un coniuge ha nei confronti dell’altro, economicamente più debole – di continuare ad ottenere l’assegno divorzile, che è stato stabilito in sede di separazione o divorzio.
Di conseguenza, il nuovo rapporto stabile – a meno che il nuovo convivente non sia un “povero in canna” – autorizza giuridicamente il coniuge elargitore ad ottenere – tramite il necessario giudizio di modifica del passato provvedimento, che lo aveva concesso – l’annullamento dell’obbligo d’inviare mensilmente l’assegno di mantenimento.