ROMA – Il contraddittorio preventivo è una forma di dialogo tra Fisco e contribuenti che, con la Riforma tributaria, è stato inserito tra i principi assolutamente inderogabili (con alcune eccezioni) prima della notifica dell’atto amministrativo da parte dell’Ufficio fiscale. È stato reso obbligatorio, infatti, dal nuovo articolo 6 bis della legge 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), introdotto con l’articolo 1 del Dlgs 219 del 30/12/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024.
Per espressa previsione della legge, si collega fortemente con l’accertamento con adesione (istituto strutturalmente previsto dal Dlgs 218 del 1997), il quale, anch’esso strumento deflattivo del contenzioso, svolge la medesima funzione del contraddittorio preventivo. Riguarda, in particolare e per espressa previsione legislativa, tutti gli atti autonomamente impugnabili, tranne quelli, pure espressamente citati nella medesima norma legislativa, “automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni”, atti, questi ultimi, che, comunque, sono stati individuati con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024.
Si ricorda che con il Dlgs n. 13 del 30 dicembre 2.923 (Decreto sull’accertamento), all’articolo 1, modificando l’articolo 1 del Dlgs n. 218 del 19/6/1997, è stato previsto, con decorrenza dal 30 aprile 2024, ai fini del suddetto contraddittorio, l’invio, da parte dell’Ufficio, al contribuente, dello schema dell’avviso che lo stesso Ufficio ha intenzione di notificare e ciò proprio al fine di realizzare concretamente il contraddittorio, ovvero per consentire al contribuente stesso di presentare istanza di definizione con accertamento con adesione.
Le deduzioni del contribuente sullo “schema d’atto” ricevuto devono essere fornite all’Ufficio entro 60 giorni. Tuttavia, se la data ultima per presentare le controdeduzioni scade in data successiva a quella in cui è fissata la decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo, nonché quando tra la data ultima per la produzione delle controdeduzioni e il (successivo) termine di decadenza del potere di notificazione dell’atto, intercorrano meno di 120 giorni, il termine di decadenza per la notifica dell’atto di accertamento definitivo è prorogato di 120 giorni. Dopo l’invio al contribuente dello “schema d’atto”, il successivo (eventuale) atto impositivo (i cui termini di emissione sono ovviamente legati a quelli decadenziali) terrà conto delle osservazioni del contribuente e spiegherà eventualmente anche i motivi per cui non sono state accolte tutte o parte delle osservazioni fornite.
Se, invece, le osservazioni e le controdeduzioni dovessero essere ritenute esaustive, l’ufficio provvederà ad archiviare la contestazione che stava per essere formalizzata. Qualora il contribuente rimanga inerte rispetto alla richiesta di contraddittorio (con l’invio dello schema d’atto), dopo il sessantesimo giorno dall’avviso l’ufficio provvede a notificare l’atto impositivo che sostanzialmente conterrà i rilievi già portati a conoscenza della parte. Fino all’emissione dell’atto impositivo e anche quando il contribuente non abbia presentato osservazioni, è sempre consentito allo stesso di intervenire (ravvedersi) su eventuali irregolarità evidenziate nello schema di atto. In tal caso si applicano tutte le regole previste per il ravvedimento, comprese le norme riguardanti l’istituto del ravvedimento operoso.
In alternativa alla presentazione delle osservazioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di accertamento. In questo caso l’ufficio, nei successivi 15 giorni, formulerà l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio. Nella ipotesi di mancata partecipazione al contraddittorio o di mancata definizione dell’accertamento con adesione, il contribuente non potrà più presentare istanza di adesione una volta ricevuto l’atto impositivo.
Giova ricordare che la definizione con adesione consente al contribuente (che è tenuto a versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto oppure ratealmente), di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Sempre se non fornisce le sue osservazioni, il contribuente avrà la possibilità di presentare istanza di adesione dopo che l’ufficio ha emesso l’atto impositivo (di contenuto verosimilmente identico allo schema). In questo caso l’istanza di accertamento con adesione andrà presentata nei 15 giorni successivi alla notifica dell’accertamento e i termini per l’eventuale impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria sono sospesi per un periodo di trenta giorni (non più per il periodo di novanta giorni).
Anche quando le osservazioni fossero state formulate, è sempre possibile instaurare un accertamento con adesione, di comune accordo tra ufficio e contribuente. E anche quando, dopo le osservazioni del contribuente, l’ufficio dovesse notificare l’atto impositivo confutando le osservazioni del contribuente, quest’ultimo avrà sempre la possibilità di presentare, nei 15 giorni successivi alla notifica, istanza di accertamento con adesione. Anche in questa ipotesi i termini per l’eventuale impugnazione presso la Corte di giustizia tributaria sono sospesi per un periodo di 30 giorni (non più di 90).
È utile ricordare che entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello schema di atto, il contribuente può presentare richiesta all’ufficio per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Nel caso di atti di accertamento o di recupero esclusi dal contraddittorio preventivo, l’istanza per l’accertamento con adesione va presentata entro il termine per presentare il ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Giunge notizia, intanto, che l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a notificare i primi “schemi d’atto” attraverso i quali, oltre ad illustrare i motivi delle contestazioni, fa conoscere agli interessati l’imposta dovuta, con le relative sanzioni, rendendo pure note al contribuente le diverse procedure (contraddittorio o accertamento con adesione) che possono essere percorse ai fini della definizione della controversia.
1) L’ufficio notifica lo “schema d’atto” (con invito all’eventuale accertamento con adesione)
2) Il contribuente presenta le sue osservazioni entro i successivi 60 giorni
3) Se l’Ufficio accoglie dette osservazioni, archivia la posizione di irregolarità del contribuente
4) Diversamente, se l’Ufficio respinge le osservazioni del contribuente, scaduto il termine per le osservazioni, notifica alla parte l’avviso di accertamento
5) Il contribuente, tuttavia, in alternativa alle sue osservazioni, può presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello “schema”, e l’ufficio, entro i successivi 15 giorni, deve invitare il contribuente a comparire per il contraddittorio
6) L’istanza di accertamento con adesione può essere pure presentata quando l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica l’atto impositivo, o perché non sono state formulate le osservazioni in risposta allo schema d’atto, oppure perché queste ultime non sono state accolte. L’istanza deve essere presentata nei 15 giorni successivi alla notifica ed anche in questo caso i termini per l’eventuale impugnazione presso la Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni (non più di 90). (sf)