Contraddittorio preventivo obbligatorio dal 30 aprile - QdS

Contraddittorio preventivo obbligatorio dal 30 aprile

Salvatore Forastieri

Contraddittorio preventivo obbligatorio dal 30 aprile

giovedì 04 Aprile 2024

A chiarire i dubbi sorti nei mesi scorsi è stata la pubblicazione del Decreto legge numero 39 del 29 marzo 2024

ROMA – Era sorta una gran confusione in ordine all’entrata in vigore di alcune norme contenute nei decreti delegati, emanati in forza della Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, riguardanti la modifica dello Statuto dei Diritti del contribuente (Dlgs 119 del 30 dicembre 2023) e la modifica del sistema dell’accertamento fiscale (Dlgs 13 del 12/2/24). Infatti, con il primo dei su citati decreti legislativi, e più precisamente con l’inserimento nella legge 212/2000 (lo “Statuto dei diritti del contribuente”) dell’articolo 6 bis, è stato introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio, un istituto, assolutamente importante ed atteso dai contribuenti, che, secondo quanto stabilito con il predetto decreto legislativo, è entrato in vigore il 18 gennaio 2024.

Il contradditorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio 2024

Con il secondo comma del medesimo articolo 6 bis, però, detto contraddittorio è stato ritenuto non obbligatorio in caso di atti sostanzialmente “automatizzati” o comunque “formali”, atti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale (ancora non emanato). Inoltre, al terzo comma del medesimo articolo 6 bis, è stato previsto, proprio al fine di consentire il contraddittorio preventivo, l’invio al contribuente, da parte dell’ufficio, di uno schema dell’atto (di accertamento) che lo stesso ufficio si propone di notificargli. Il contribuente, così, ricevuto detto schema d’atto, ha la possibilità, entro sessanta giorni, di fornire le proprie osservazioni o estrarre copia degli atti inseriti nel suo fascicolo.

Sempre al terzo comma si prevede pure che, se la scadenza del termine assegnato al contribuente per le osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Il Dl sull’accertamento fiscale

Con l’altro dei su citati decreti legislativi, quello sull’accertamento, all’articolo 1 (modificativo del Dlgs 218/1997), è stato previsto che lo schema d’atto prima citato deve contenere anche la proposta di definizione con accertamento con adesione. Senonché, mentre il nuovo articolo 6 bis dello Statuto dei Diritti del contribuente, come già detto, è entrato in vigore lo scorso 18 gennaio, l’articolo 1 del Decreto sull’accertamento entrerà in vigore in data 30 aprile 2024.

Da qui la confusione: da un lato gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo già in vigore la disposizione sul contraddittorio preventivo (dal 18 gennaio scorso), hanno iniziato ad applicarla inviando lo “schema d’atto” e, considerato che si trattava di atti con decadenza con scadenza prima del centoventesimo giorno dall’invio del suffetto schema d’atto, hanno pure ritenuto di applicare l’altra parte della norma che consentiva loro di avvalersi di una proroga di 120 giorni. E talvolta, a questo 120 giorni, hanno aggiunto la proroga di 85 giorni (molto discutibile) a suo tempo prevista (nel 2020) per il periodo del lockdown conseguente al Covid.

Ma il ministero delle Finanze, smentendo tale comportamento, con una direttiva interna ha dettato agli uffici istruzioni secondo le quali il contraddittorio preventivo potrà essere applicato solo dopo l’emanazione del decreto ministeriale con il quale saranno precisati gli atti che sfuggono al predetto obbligo di contraddittorio. Istruzioni del Ministero che hanno spiazzato gli uffici, principalmente quelli che avevano notificato l’avviso di accertamento oltre i termini ordinari di decadenza, pensando di potersi avvalere della proroga.

C’è da dire, peraltro, che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7966 depositata in data 25 marzo 2024, ha affermato che il contradditorio preventivo è obbligatorio dal 18 gennaio scorso. Ora, però, una norma contenuta nel cosiddetto “Decreto superbonus”, il Dl n. 39 del 29 marzo 2024, quello che sostanzialmente ha messo la parola fine alla cessione di crediti con sconto in fattura per il bonus 110%, all’articolo 7 pone rimedio al problema sorto sul contraddittorio preventivo, non solo precisando che lo stesso sarà obbligatorio solo a partire dal 30 aprile 2024, ma sanando l’altra questione riguardante il termine di decadenza degli atti, affermando che, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del decreto legge in commento, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la disposizione prevista dal terzo periodo del 3 comma del citato articolo 6 bis, nel senso che, se il termine di 60 giorni per formulare le osservazioni scade dopo il termine decadenziale dell’accertamento o a meno di 120 giorni da tale stesso termine, si applica la proroga a favore dell’Amministrazione Finanziaria del termine decadenziale a partire dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni del contribuente (60 giorni).

Quindi, per fare un esempio, se l’ufficio ha inviato a fine febbraio lo schema d’atto di accertamento per il 2017 (decadenza ordinaria 31/12/2023), posto che i sessanta giorni per le osservazioni scadono (evidentemente) dopo il predetto termine, si applica la proroga della decadenza di 120 giorni, arrivando cioè a fine giugno 2024, termine che potrebbe essere ulteriormente posticipato qualora dovesse ritenersi applicabile (nonostante la giurisprudenza maggioritaria contraria a tale interpretazione) la proroga di 85 giorni del 2020 causa Covid.

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