Plusvalenze per 282 milioni in tre anni «connotate da valori fraudolentemente maggiorati». C’è questo dato alla base dell’indagine della procura di Torino e della Guardia di Finanza, che ieri è sfociata in una serie di perquisizioni negli uffici della Juventus. Indagati i vertici del club bianconero: Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici.
Ci sono accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo nell’inchiesta. La Juventus paragonata a una “macchina ingolfata” a causa di investimenti oltre le previsioni di budget e di altre operazioni poco accurate, tra cui gli stipendi eccessivi.
Gli articoli di riferimento per il reato di falso in bilancio sono il 2621 e il 2622 del Codice Civile e il decreto legislativo 74/2000. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, c’è un precedente che nel 2018 partì dalle stesse premesse. La Corte d’Appello federale allora condannò il Chievo Verona a tre punti di penalizzazione per “reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile”. Questa decisione fu confermata dal Collegio di garanzia, mentre la Procura federale chiedeva 15 punti di penalizzazione.
Nell’ambito del Codice Figc sappiamo che il comma 1 dell’articolo 31 fa riferimento a “informazioni mendaci, reticenti o parziali” ma anche a “comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”.
In questo caso ammenda e diffida sono le sanzioni. Il comma 2, invece, si rivolge a “chi tenta di ottenere l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa”. In questo secondo caso, si va dalla penalizzazione all’esclusione del campionato. Ma è improbabile che si verifichino sanzioni relative al comma 2.