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Covid, ordinanza per i vaccini in farmacia

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano “possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini anti-Covid sconfezionati dalle farmacie ospedaliere”.

Lo prevede un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che stabilisce al contempo le modalità al fine di “assicurare la tracciabilità dei contenitori che rientrano nella distribuzione dopo la consegna alle strutture sanitarie”.

Le farmacie ospedaliere, si spiega nell’ordinanza, “attribuiscono una univoca identificazione ai contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2, provvedendo ad identificarli con apposito codice pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute, assicurando al contempo in ciascun contenitore la presenza di flaconi di vaccino con il medesimo lotto di produzione e medesima data di scadenza”. I grossisti farmaceutici, che per conto della Regione o Provincia autonoma curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali (anche per il ritiro da parte del medico somministratore), “registrano tali contenitori mediante il codice identificativo (unitamente al lotto di produzione indicato dalla farmacia ospedaliera) su tutta la documentazione tecnica, trasmettendo alla Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco i dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della salute”. Le medesime modalità di trasmissione alla banca dati centrale della tracciabilità del farmaco, si legge nell’ordinanza, “si applicano anche alle confezioni integre di tali vaccini”.