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Covid, studio legale etneo contro ordinanza di Musumeci

CATANIA – Un ricorso al Tar contro l’ordinanza con cui il presidente Nello Musumeci ha istituito nell’Isola una sorta di zona rossa “rafforzata” perché violerebbe alcuni principi costituzionali, come quello di libertà personale stabilito dall’articolo 13 della Carta fondamentale. A presentarlo è stato Luigi Savoca, avvocato catanese e coordinatore regionale del movimento “Italexit con Paragone”.

Il legale, in particolare, ha impugnato il provvedimento dello scorso 16 gennaio nella parte in cui, all’art. 2 punto 4, dispone il “Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile, o per usufruire di servizi o attività non sospese”.

L’atto del Governatore, infatti, esclude la possibilità di spostarsi “una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, essendo consentita esclusivamente la mobilità per le ragioni specificatamente esposte con la presente Ordinanza”.

Perché avete presentato il ricorso?
“Perché la politica dei lockdown si è rivelata fallimentare alla luce dei fatti. I tassi di mortalità in Italia sono pari, o addirittura superiori, a quelli di molti altri paesi che hanno adottato misure restrittive della libertà personale molto meno pervasive. Rispetto a questa logica l’ordinanza regionale del presidente Musumeci rappresenta l’ennesimo tentativo di una classe inetta ed incapace di cavalcare l’onda di un facile consenso, fondato sul terrorismo mediatico. La deliberazione del coprifuoco permanente mira a nascondere le gravissime responsabilità politiche di chi non ha saputo o voluto puntare su una efficiente medicina territoriale che intercettasse i malati già ai primi sintomi curandoli con adeguati protocolli sanitari, che ci sono, al fine di limitare solo ai casi inevitabili le ospedalizzazioni che, di fatto, hanno determinato ulteriori gravissimi danni per i malati di altre patologie. Al contrario è stato boicottato l’uso di farmaci dimostratisi efficaci per la cura dei pazienti con sintomatologia iniziale, si pensi al caso clamoroso dell’idrossiclorochina oggetto addirittura di un clamoroso falso scientifico internazionale di cui è stata protagonista la rivista ‘Lancet’. I pazienti covid in quarantena sono stati abbandonati a sé stessi, creando così le condizioni per evitabili aggravamenti della malattia che purtroppo a volte determinano esiti drammatici. Non sono stati nemmeno capaci di organizzare ospedali specifici per i pazienti covid con ciò contribuendo alla diffusione del virus proprio negli ospedali, ovvero nei luoghi in cui si concentrano i soggetti più fragili. Insomma un disastro che evidenzia la natura profondamente antipopolare dei reiterati tagli alla sanità pubblica che tutti i governi degli ultimi dieci anni, di centrodestra e di centrosinistra, hanno operato perché ‘ce lo chiedeva l’Europa’”.

Quali sono i motivi del ricorso?
“L’impugnativa si basa su due profili essenziali. Il primo, più importante e decisivo, riguarda la palese violazione di principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, come ad es. il principio di libertà personale statuito dall’art. 13, che sono stati violati con assoluta carenza di potere in quanto solo l’Autorità Giudiziaria, con motivato provvedimento, può limitare la libertà personale degli individui. Nel proporre questa censura siamo in buona compagnia, con una recentissima Ordinanza, la n. 15 del 2021, il Consiglio di Stato ha espressamente rilevato la sussistenza di evidenti profili di incostituzionalità anche nei Dpcm nazionali adottati dal presunto ‘avvocato del popolo’, Giuseppe Conte, imponendo al Tar Lazio di adottare in tempi brevissimi una pronunzia in merito. Di analogo tenore le prese di posizione di vari costituzionalisti come pure del Tribunale Civile di Roma, nel dicembre 2020, in occasione di un procedimento iscritto al N. 45986 del 2020. Persino in Germania, dove la politica dei lockdown è stata molto più blanda che in Italia, un Giudice di Weimar ha rilevato il contrasto di questo tipo di provvedimenti con i principi fondamentali della Costituzione tedesca. Confidiamo pertanto che, se non a Berlino, ci sarà almeno un Giudice a Palermo, che avrà il coraggio di pronunziarsi espressamente su queste gravi censure senza nascondersi dietro le meschine furbizie di chi adotta provvedimenti con scadenze temporali brevissime al fine di evitare le pronunzie dei Tribunali per ‘cessazione della materia del contendere’. Senza contare, poi, le critiche relative alla inesistente o assolutamente carente motivazione sottostante a questo genere di provvedimenti, come rilevato recentemente anche dal Tar Lazio a proposito dell’obbligo dell’uso della mascherina a scuola anche per i minori di 14 anni. Noi, come partito ‘Italexit con Paragone – No Europa – Per l’Italia’ non molleremo e stiamo già pensando di lanciare una class action per richiedere il risarcimento dei danni conseguenziali alle illegittime limitazioni della nostra libertà”.