Politica

Democrazia Cristiana, precisazioni in vista delle elezioni amministrative 2023

In vista delle elezioni amministrative del 2023, il partito della Democrazia Cristiana invia al Ministero dell’Interno e ad altri organi (compresi quelli d’informazione) alcune precisazioni importanti.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota, divulgata dal portavoce nazionale Fabio Desideri.

“Con il presente atto il partito della Democrazia Cristiana, nella configurazione della rappresentanza politica in capo al Segretario politico nazionale nella persona dell’avv. Antonio Cirillo, in vista delle presentazioni delle liste dei candidati alle cariche di sindaco e di consiglieri comunali, e alle correlate operazioni di voto fissate per il 14 e 15 maggio 2023, ai sensi del d.P.R. 570/1960, del d.P.R. 223/1967, del d.P.R. 132/1993, e del d.lgs. 267/2000 (cfr.: Ministero dell’Interno – Elezioni Comunali – Pubblicazione n. 1 – Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale – Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature – 2022), intende porre all’attenzione delle SS.VV. le seguenti osservazioni.

Premesso che:

  • il partito politico Democrazia Cristiana fondato in data 04.03.1943 ha avuto la massima espressione nello scenario politico nazionale ed è il più longevo tra i vari partiti dell’arco costituzionale italiano;
  • con sentenza n. 1305/09 emessa dalla Corte di Appello di Roma il 11.03.2009 e depositata il 23.03.2009, passata in cosa giudicata in forza della sentenza n. 25999/2010 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civile in data 09.11/23.12.2010, ha dichiarato la nullità della asserita dichiarazione di scioglimento del 18.01.1994 poiché inesistente e, di conseguenza, sono privi di effetti tutti i conseguenziali provvedimenti che ne sono derivati;
  • in particolare, sono privi di effetti e non opponibili al partito Democrazia Cristiana tutti gli accordi sopravvenuti al 18.01.1994 da soggetti privi di competenza e di legittimazione in relazione all’uso della denominazione e del logo così come appartenuto – e appartenente – da sempre al partito politico Democrazia Cristiana fondata il 04.03.1943 da Don Sturzo e De Gasperi;
  • la declaratoria di nullità statuita dalla Corte di Appello fa stato tra le parti di quel giudizio e, quindi, nei confronti di C.D.U. (Cristiani Democratici Uniti), U.D.C. (Unione di Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), nonché di tutte le diverse organizzazioni partitiche e associazionistiche intervenute in qualità di attori, convenuti o meri interventori, nei diversi gradi di giudizio, riconducibili analogamente, il partito Democrazia Cristiana rivendica l’esclusività, quale unico avente diritto all’uso della denominazione e del contrassegno nei confronti di tutte le organizzazioni partitiche e non, che ne hanno fatto uso improprio integrando una condotta illegittima, illecita e usurpante: NOI MODERATI / NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI, ITALIA AL CENTRO CON TOTI, CORAGGIO ITALIA BRUGNARO, Grassi Renato, Sandri Angelo, Cuffaro Salvatore, De Simoni Franco, Nino Luciani, Cugliari Lauremi Emilio;
  • in tal senso, tali soggetti sono stati già individualmente raggiunti da diffida all’utilizzo della denominazione e del logo appartenenti in modo esclusivo al partito della Democrazia Cristiana con atto a firma del Segretario Amministrativo dott. Sabatino Esposito e del Segretario Politico, avv. Antonio Cirillo, eletti in sede del XIX Congresso Nazionale tenutosi in Roma il 17 e 18 febbraio 2023, in attuazione delle norme statutarie del partito;
  • tutti i simboli e i componenti del logo riconducibili, in modo diretto e indiretto, al partito Democrazia Cristiana e idonei a confondersi con quello depositato e usato fin dal 1943 dal partito Democrazia Cristiana, quindi, non possono essere utilizzati da terzi estranei al partito in quanto tale azione integrerebbe una condotta illegittima, illecita e usurpante;
  • tale illegittimo utilizzo integra la violazione della norma elettorale posta a tutela della trasparenza e lealtà nella concorrenza della formazione politica secondo il dettato costituzionale;
  • il partito politico Democrazia Cristiana, quindi, non è stato mai sciolto ed esiste senza soluzione di continuità sulla scena politica italiana dal 1943;
  • a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.ro 11, seconda sezione, del 26/01/2023, si è svolto nei giorni 17 e 18 febbraio c.a. il XIX Congresso Nazionale del partito della Democrazia Cristiana; in detto Congresso si è proceduto all’elezione degli organismi statutari del partito cui è delegata la rappresentanza e l’attività dello stesso in tutto il territorio nazionale;
  • in detto Congresso è stato eletto il Segretario nazionale del partito della Democrazia Cristiana, nella persona dell’avvocato Antonio Cirillo, nato a Torre del Greco il 10.07.1960 C.F.: CRLNTN60L10L259Z domiciliato per la carica nella sede nazionale del partito, sita in Roma Via Giunchiglie n.8;
  • l’esito del XIX Congresso Nazionale del partito della Democrazia Cristiana è stato comunicato, in data 28.02.2023 tramite PEC, al Presidente della Repubblica Italiana, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di informarli che il partito, in ossequio ai pronunciamenti irrevocabili degli organismi giurisdizionali italiani e nel pieno rispetto del vigente statuto della Democrazia Cristiana, ha proceduto a ricostituire i suoi organismi statutari;
  • con le medesime PEC sopra richiamate è stato altresì richiesto alle massime Istituzioni Italiane la tutela in favore del partito stesso, del simbolo della Democrazia Cristiana, rappresentato da un cerchio su fondo bianco con all’interno raffigurato uno scudo, al centro del quale trovasi una croce rossa con la scritta ‘LIBERTAS‘; in basso a sinistra dello stesso scudo è riportata la scritta ‘DEMOCRAZIA’ e a destra è riportata la scritta ‘CRISTIANA’, entrambe di colore azzurro.

Democrazia Cristiana ed elezioni amministrative 2023

“Le elezioni amministrative del 2023 si terranno nelle seguenti Regioni a Statuto ordinario, in data 14 e 15 maggio e con eventuale turno di ballottaggio in data 28 e 29 maggio del corrente anno, nei 598 (cinquecentonovantotto) Comuni così ripartiti:

  • Regione Abruzzo n.ro 31 (trentuno) comuni;
  • Regione Basilicata n.ro 14 (quattordici) comuni;
  • Regione Calabria n.ro 42 (quarantadue) comuni;
  • Regione Campania n.ro 84 (ottantaquattro) comuni;
  • Regione Emilia Romagna n.ro 21 (ventuno) comuni;
  • Regione Lazio n.ro 47 (quarantasette) comuni;
  • Regione Liguria n.ro 23 (ventitré) comuni;
  • Regione Lombardia n.ro 106 (centosei) comuni;
  • Regione Marche n.ro 15 (quindici) comuni;
  • Regione Molise n.ro 14 (quattordici) comuni;
  • Regione Piemonte n.ro 72 (settantadue) comuni;
  • Regione Puglia n.ro 51 (cinquantuno) comuni;
  • Regione Toscana n.ro 22 (ventidue) comuni;
  • Regione Umbria n.ro 7 (sette) comuni;
  • Regione Veneto n.ro 49 (quarantanove) comuni;

Le elezioni amministrative del 2023 si terranno altresì nelle seguenti Regioni a Statuto Speciale:

  • in data 2 e 3 aprile e con eventuale ballottaggio in data 16 e 17 aprile del corrente anno, nei 24 (ventiquattro) comuni così ripartiti:
  • Regione Friuli Venezia Giulia n.ro 24 (ventiquattro) comuni
  • in data 21 maggio e con eventuale ballottaggio in data 4 giugno del corrente anno, nei 4 (quattro) comuni così ripartiti:
    o Regione Trentino Alto Adige n.ro 3 (tre) comuni
    o Regione Valle d’Aosta n.ro 1 (uno) comuni
  • in data 28 e 29 maggio e con eventuale ballottaggio in data 11 e 12 giugno del corrente anno, nei 167 (centosessantasette) comuni così ripartiti:
    o Regione Sardegna n.ro 39 (trentanove) comuni
    o Regione Sicilia n.ro 128 (centoventotto) comuni

Tenuto conto che:

L’art. 14 del Testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e s.m.i., al terzo comma; “Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti”; e al quarto comma, ha precisato che costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati:

  • la rappresentazione grafica e cromatica generale;
    i simboli riprodotti;
    i singoli dati grafici;
    le espressioni letterali;
    le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

L’art. 30 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 17) del d.P.R. n. 570/1960 (Titolo II, Capo IV, Sezione II):

  • “La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: (…) b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. In tali casi la commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

L’art. 33 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 20) del d.P.R. n. 570/1960 (Titolo II, Capo IV, Sezione III):

  • La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
  • b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
  • il Consiglio di Stato, Sezione quinta, con decisione 7 novembre 2005, n. 6192 ha ribadito che il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all’elettore. Pertanto la finalità del divieto è la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l’interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione.

Tutto ciò premesso:

  • il partito della Democrazia Cristiana sollecita le SS.VV. in sede di attività di verifica connesse alla presentazione e deposito delle denominazioni delle liste e dei contrassegni elettorali, per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali oggetto delle prossime convocazioni elettorali come sopra indicate, a salvaguardare e tutelare le prerogative del partito della DEMOCRAZIA CRISTIANA, con particolare riguardo al simbolo e alla denominazione storicamente appartenenti al partito fondato da Don Sturzo e Alcide De Gasperi il 4 marzo 1943, quali elementi essenziali per la manifestazione del diritto costituzionale dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini ex artt. 48 e 49 della Carta Costituzionale.
  • A tal fine si ribadisce l’esatta denominazione del simbolo del partito della DEMOCRAZIA CRISTIANA: cerchio su fondo bianco con all’interno raffigurato uno scudo, al centro del quale trovasi una croce rossa con la scritta

“LIBERTAS”; in basso a sinistra dello stesso scudo è riportata la scritta “DEMOCRAZIA” ed a destra è riportata la scritta “CRISTIANA” entrambe di colore azzurro.

Alle Istituzioni, Organismi, Enti, Personalità in indirizzo si richiede la massima attenzione per le presenti osservazioni unitamente alla predisposizione degli eventuali adempimenti di merito per il puntuale rispetto del dato normativo a tutela della regolarità dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini”.