Il 30 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MUR che fissa gli importi massimi da indicare nel modello 730 per la detrazione delle spese per le università private 2024.
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L’iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea e di formazione post laurea danno diritto a un rimborso Irpef del 19% entro determinati limiti di spesa. Le detrazioni spettano anche per l’iscrizione ad atenei privati e ogni anno vengono fissati importi massimi di spesa dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la frequenza di istituti privati riconosciuti.
Per le spese universitarie sostenute presso atenei privati è previsto un vincolo: tali spese non possono essere superiori a quelle stabilite per le tasse e i contributi per gli studi con un indirizzo uguale o affine svolti nelle università statali della stessa città o della stessa regione. Dunque, se dovesse esserci un’eventuale eccedenza nelle tasse pagate, su quell’eccedenza non può essere calcolata alcuna detrazione.
Gli importi da portare in detrazione in dichiarazione dei redditi 2024 variano in base all’area disciplinare di studio e all’area geografica in cui è situato l’Ateneo. I limiti sono determinati annualmente dal Mur tenendo in considerazione gli importi medi delle somme e contributi dovuti per l’iscrizione e la frequenza delle università statali.
La spese sostenute su tasse e contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università private, sono detraibili in dichiarazione dei redditi 2024 seguendo le regole dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR. Per queste spese si ha diritto a una detrazione del 19% su dei limiti individuati di anno in anno. Questi sono suddivisi per quattro aree disciplinari, quella medica, quella sanitaria, quella scientifico-tecnologica e quella umanistico-sociale.
Ecco i limiti previsti per le varie aree geografiche:
Specifica l’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 2018 che nel limite di spesa individuato dal Decreto Ministeriale è compresa anche l’imposta di bollo.
I costi connessi alla vita universitaria sono numerosi, ma non tutti rientrano nella detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir. Rientrano in questa agevolazione:
Si possono portare in detrazione, inoltre, le spese sostenute per l’iscrizione a corsi post laurea presso università private, ovvero:
Nel caso dei corsi post laurea gli importi non variano in base all’area disciplinare, ma solo per zona geografica.
Tra le spese per corsi post universitari rientrano anche quelle sostenute per i corsi di Tirocinio formativo attivo (TFA) per la formazione iniziale dei docenti, istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Per avvalersi delle detrazioni spese universitarie è necessario conservare le ricevute o quietanze di pagamento, ovviamente tracciati, dunque con bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali.
All’interno del modello 730/2024 le spese sostenute per l’iscrizione a università private devono essere inserite nel Quadro E, nei righi da E8 a E10. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 13.