Istruzione

Didattica digitale integrata, dal Miur indicazioni alle scuole

PALERMO – Con la pubblicazione della nota 2002 del 9 novembre 2020, concordata tra Ministero dell’istruzione, ANIEF e gli altri sindacati firmatari del CCNI, sono state fornite alle scuole le indicazioni operative e i chiarimenti per la corretta gestione della didattica digitale integrata.

La nota chiarisce che sarà ogni scuola a decidere, nel Piano Scolastico sulla DDI, in che misura integrare le attività sincrone (quelle che comportano interazione in tempo reale tra docente e studenti) e quelle asincrone (svolte in assenza di interazione in tempo reale).

Nessun obbligo, pertanto, di svolgere l’intero orario di servizio in modalità sincrona, salvo nei casi in cui sia espressamente deliberato dal collegio docenti. Restano fermi l’orario di servizio previsto dal CCNL per ogni grado scolastico e la quota minima di ore in modalità sincrona stabilita dalle Linee guida sulla DDI, pari a 15 ore per le scuole del primo ciclo (10 per le classi prime della Primaria) e a 20 ore per la secondaria di secondo grado.

Altra questione fondamentale riguarda il luogo di svolgimento della DDI. La nota evidenzia che ogni istituto possa adottare “ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza”, garantendo alla RSU l’informativa sui criteri generali adottati in merito dalla dirigenza scolastica. Piena libertà, dunque, per i Dirigenti Scolastici, di stabilire che i docenti possano svolgere la didattica a distanza da casa anche quando sono solo le classi a essere in quarantena/isolamento.

Sulla strumentazione, in attesa che Governo e Parlamento pongano rimedio alla perdurante e inaccettabile esclusione del personale docente a tempo determinato e del personale Ata dalla fruizione della Carta per la formazione e l’aggiornamento di 500 euro, la nota segnala alle scuole la necessità di provvedere a fornire a tutto il personale a tempo determinato che ne avesse bisogno, i dispositivi necessari per svolgere la DDI, anche ricorrendo allo strumento del comodato d’uso.

Ribadito anche che i docenti positivi al Covid-19 e posti in malattia certificata non possono svolgere alcuna attività lavorativa. La DDI, quindi, va svolta solo in caso di quarantena o di isolamento fiduciario, ovvero esclusivamente in quelle situazioni in cui il docente è in condizione di poter svolgere il proprio lavoro in modalità a distanza in quanto non malato ma in isolamento cautelare.

Ricordiamo, infatti, che in questi casi l’assenza per QSA, pur se equiparata a ricovero ospedaliero per coprire giuridicamente ed economicamente l’assenza del lavoratore, tuttavia non rientra nei casi di malattia certificata e, pertanto, consente di svolgere a distanza l’attività lavorativa. Sul punto, peraltro, è recentemente intervenuta anche l’INPS. Inoltre viene previsto che “il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica”.

Sulle misure da adottare in favore degli studenti disabili e, più in generale, degli alunni con bisogni educativi speciali, anche non certificati e compresi gli studenti a rischio digital divide, è già stata prodotta una specifica nota interpretativa del DPCM 3 novembre 2020.

“La nota – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF – rilancia il ruolo centrale del collegio docenti sulla didattica digitale integrata e fa chiarezza sui quali siano gli aspetti obbligatori e quali, invece, quelli su cui ogni scuola può agire in autonomia ma sempre all’interno di un quadro di riferimento comune”.