Fisco

Districarsi fra autotutela obbligatoria e facoltativa

ROMA – Dopo la recente modifica dello Statuto dei Diritti del contribuente, con specifico riguardo all’autotutela, si ricorda che questo istituto, non nuovo né in ambito amministrativo né in ambito tributario, è stato rivisto dall’articolo 10 quater e 10 quinquies della legge 212 del 27 luglio 2000, articoli aggiunti dall’articolo 1 del Dlgs 219 del 30 dicembre 2023.

Si ricorda pure che, con la modifica apportata all’articolo 19 del Dpr 546/92, avvenuta con l’articolo 1 del Dlgs 220 del 30 dicembre 2023 (Riforma del contenzioso), è stata espressamente prevista l’impugnabilità, dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria, del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela “obbligatoria” (articolo 10-quater, lettera g-bis) e del rifiuto, solo quello espresso, sull’istanza di autotutela “facoltativa” (articolo 10-quinquies, lettera g-ter).

Dubbi e criticità della nuova autotutela

Anche con riguardo alla nuova autotutela sorgono dubbi e criticità. Qui, al contrario del contraddittorio preventivo obbligatorio, non manca, perché non previsto, un decreto attuativo o un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. C’è sempre, comunque, un complicato intreccio tra le nuove disposizioni dello Statuto del Contribuente e le nuove norme sull’accertamento. Le perplessità più grosse nascono nel momento in cui si devono individuare con esattezza i casi che concretamente corrispondono alle ipotesi di autotutela obbligatoria, distinguendoli da quelli in cui l’autotutela è solo facoltativa.

Quando l’autotutela è obbligatoria

I casi di autotutela obbligatoria, secondo la formulazione del muovo articolo 10 quater della Legge 212/2000, sono sostanzialmente gli stessi di quelli in precedenza indicati nel Decreto Ministeriale n. 37 del 1997. Più in particolare, l’autotutela è obbligatoria e l’eventuale rigetto della relativa istanza è ricorribile sia in caso di rifiuto espresso che in quello tacito, in presenza di: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull’individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria; e) errore sul presupposto d’imposta; f) mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Come con il vecchio (e abrogato) Decreto 37/97, l’autotutela non è mai possibile in presenza di una sentenza favorevole all’amministrazione passata in giudicato. In più, non è possibile dopo un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione. In tutti gli altri casi, evidentemente casi di errore del Fisco, l’autotutela è solo facoltativa.

E allora sorge un problema: se l’ufficio considera un proprio errore non compreso tra le ipotesi di cui all’articolo 10 quater, e, magari per errore, lo considera tra quelli di cui all’articolo 10 quinquies, cambia tutto. Se, per esempio, in presenza di un avviso di accertamento finalizzato al recupero di Irpef su una base imponibile costituita da redditi di fabbricati che, in realtà, nell’anno “accertato”, non erano più di proprietà del contribuente perché precedentemente venduti con regolare contratto di compravendita registrato, oppure un recupero di Irpef per redditi di locazione su un immobile per il quale era stata già comunicata la risoluzione del relativo contratto, in quale categoria di autotutela dobbiamo considerare la fattispecie che, per errore dell’ufficio (e non del contribuente), hanno dato luogo ad un suo intervento?

Pochissimo è cambiato rispetto al passato

Vogliamo sperare che la soluzione sia quella giusta, nel senso che la risposta sia quella sperata (autotutela obbligatoria), diversamente, nonostante la riforma e l’emanazione del decreto delegato, pochissimo è cambiato rispetto al passato. Con gravissimo pregiudizio non solo per i contribuenti, ma anche per l’Amministrazione finanziaria, visto che una interpretazione “negativa” comporterebbe certamente un duro colpo alla tax compliance, piuttosto che un aumento del rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, che dovrebbe costituire l’obiettivo principale della riforma tributaria.