Lavoro

Emergenza covid, le novità su blocco licenziamenti e cassa integrazione

L’art. 4.(rubricato “Misure in materia di lavoro”) del decreto legge 30 giugno 2021,  n. 99, in vigore dallo stesso giorno,  dispone la proroga del blocco dei licenziameti dall’entrata in vigore del detto decreto legge (si ripete: dal 30-6-2021) al 31 ottobre 2021. Inoltre. lo stesso articolo proroga dalla ridetta entrata in vigore del presente D. L. al 31 dicembre 2021 i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Esaminiamo  di seguito cosa prevede la norma in commento.

CIRCA  LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Chi può richiederla

È opportuno sottolineare che l’INPS accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non accetta altre domande

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Per i trattamenti concessi come si è qui detto non è dovuto alcun contributo addizionale. È opportuno sottolineare che l’INPS accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non accetta altre domande.

Inoltre i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconduci-bili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di in-tegrazione salariale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dl trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche per i presenti trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Come per gli aiuti economici detti sopra, è riconosciuto un limite di spesa di 351 milioni di euro, esaurito il quale l’NPS non accetta altre domande.

È opportuno sottolineare che l’INPS accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non accetta altre domande

Modalità della richiesta

Le domande di accesso ai trattamenti in argomento  sono presentate all’INPS, a pena di decadenza,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione o  di  riduzione  dell’attività lavorativa.  

In caso di pagamento diretto  delle  prestazioni, da parte dell’INPS, ferma restando la  possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte del datore di lavoro, questi è  tenuto  ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro  la  fine  del  mese  successivo  a quello in cui è collocato il periodo di integrazione  salariale,  o, se posteriore, entro il termine di trenta  giorni  dall’adozione  del provvedimento di  concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e gli oneri ad esso connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro inadempiente.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale  riferite   a   sospensioni   o   riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione  dei  dati  necessari  al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni  salariali  da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,  nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è  effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.

CIRCA IL BLOCCO DI LIENZIAMENTI

Ai datori si lavoro che presentano domanda di integrazione salariale è  precluso l’avvio di procedure di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giusta causa per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro i 31 dicembre 2021,. Sono anche sospesi nello stesso modo gli stessi licenziamenti avviati  successivamente al 23 febbraio 2020.

Agli stessi datori di lavoro è consentito procedere ai licenziamenti solo in uno dei seguenti casi:

  • nelle ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti (datori di lavoro)  resta,  altresì,  preclusa  nel  medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà  di recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro;
  • le sospensioni e le  preclusioni  di cui ai datori di lavoro beneficiari del trattamento ordinario di integrazione salariale non  si applicano, nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva  dell’attività dell’impresa  oppure   dalla   cessazione definitiva  dell’attività  di  impresa  conseguente  alla  messa  in liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle organizzazioni   sindacali comparativamente  più rappresentative  a  livello   nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  è comunque riconosciuto  il  trattamento  NASpI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego);
  • sono  altresì  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio  sia  disposto per uno specifico ramo  dell’azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  • nelle ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti (datori di lavoro)  resta,  altresì,  preclusa  nel  medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà  di recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro;
  • le sospensioni e le  preclusioni  di cui ai datori di lavoro beneficiari del trattamento ordinario di integrazione salariale non  si applicano, nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva  dell’attività dell’impresa  oppure   dalla   cessazione definitiva  dell’attività  di  impresa  conseguente  alla  messa  in liquidazione della  società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o  nelle  ipotesi  di  accordo collettivo  aziendale,  stipulato  dalle organizzazioni   sindacali comparativamente  più rappresentative  a  livello   nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  è comunque riconosciuto  il  trattamento  NASpI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego);
  • sono  altresì  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne  sia  disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio  sia  disposto per uno specifico ramo  dell’azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Salvatore Freni