Emergenza covid, le novità su blocco licenziamenti e cassa integrazione - QdS

Emergenza covid, le novità su blocco licenziamenti e cassa integrazione

Antonino Lo Re

Emergenza covid, le novità su blocco licenziamenti e cassa integrazione

lunedì 12 Luglio 2021

Un decreto legge proroga il blocco dei licenziamenti e proroga gli aiuti per chi ha ridotto o sospeso il dei lavoro dipendente. Tutti i dettagli

L’art. 4.(rubricato “Misure in materia di lavoro”) del decreto legge 30 giugno 2021,  n. 99, in vigore dallo stesso giorno,  dispone la proroga del blocco dei licenziameti dall’entrata in vigore del detto decreto legge (si ripete: dal 30-6-2021) al 31 ottobre 2021. Inoltre. lo stesso articolo proroga dalla ridetta entrata in vigore del presente D. L. al 31 dicembre 2021 i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Esaminiamo  di seguito cosa prevede la norma in commento.

CIRCA  LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Chi può richiederla

È opportuno sottolineare che l’INPS accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non accetta altre domande

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Per i trattamenti concessi come si è qui detto non è dovuto alcun contributo addizionale. È opportuno sottolineare che l’INPS accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non accetta altre domande.

Inoltre i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconduci-bili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non possono ricorrere ai trattamenti di in-tegrazione salariale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione dl trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Anche per i presenti trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale. Come per gli aiuti economici detti sopra, è riconosciuto un limite di spesa di 351 milioni di euro, esaurito il quale l’NPS non accetta altre domande.

È opportuno sottolineare che l’INPS
accetta domande di integrazione salariale fino ad un massimo di 185,4 milioni di euro (pari al
corrispondente Fondo apposito). Al raggiungimento di tale limite l’Istituto non
accetta altre domande

Modalità della richiesta

Le domande di accesso
ai trattamenti in argomento  sono
presentate all’INPS, a pena di decadenza, 
entro  la  fine 
del  mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione o  di  riduzione 
dell’attività lavorativa.  

In caso di pagamento diretto  delle  prestazioni, da parte dell’INPS, ferma restando la  possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte del datore di lavoro, questi è  tenuto  ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro  la  fine  del  mese  successivo  a quello in cui è collocato il periodo di integrazione  salariale,  o, se posteriore, entro il termine di trenta  giorni  dall’adozione  del provvedimento di  concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e gli oneri ad esso connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro inadempiente.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale  riferite   a   sospensioni   o   riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione  dei  dati  necessari  al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni  salariali  da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,  nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è  effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.

CIRCA IL BLOCCO DI LIENZIAMENTI

Ai datori si lavoro
che presentano domanda di integrazione salariale è  precluso l’avvio di procedure di licenziamenti
collettivi e di licenziamenti per giusta causa per la durata del trattamento di
integrazione salariale fruito entro i 31 dicembre 2021,. Sono anche sospesi nello
stesso modo gli stessi licenziamenti avviati 
successivamente al 23 febbraio
2020
.

Agli stessi datori di
lavoro è consentito procedere ai licenziamenti solo in uno dei seguenti casi:

  • nelle ipotesi in cui il personale interessato  dal 
    recesso,  già impiegato
    nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di
    contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di
    appalto. Ai  medesimi  soggetti (datori di lavoro)  resta, 
    altresì,  preclusa  nel 
    medesimo periodo,
    indipendentemente dal numero dei dipendenti
    , la facoltà  di recedere dal contratto per
    giustificato  motivo  oggettivo e restano altresì sospese le
    procedure in corso dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro;
  • le sospensioni e le  preclusioni  di cui ai datori di lavoro beneficiari del
    trattamento ordinario di integrazione salariale non  si applicano, nelle ipotesi di
    licenziamenti  motivati  dalla 
    cessazione definitiva 
    dell’attività dell’impresa 
    oppure   dalla   cessazione definitiva  dell’attività 
    di  impresa  conseguente 
    alla  messa  in liquidazione della  società 
    senza  continuazione,  anche 
    parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della
    liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di
    beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo
    di essa o  nelle  ipotesi 
    di  accordo collettivo  aziendale, 
    stipulato  dalle
    organizzazioni   sindacali
    comparativamente  più
    rappresentative  a  livello  
    nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente 
    ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti
    lavoratori  è comunque riconosciuto  il 
    trattamento  NASpI (Nuova
    Assicurazione Sociale Per l’Impiego
    );
  • sono  altresì  esclusi 
    dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento, 
    quando  non sia previsto
    l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne 
    sia  disposta la cessazione. Nel
    caso in cui l’esercizio provvisorio 
    sia  disposto per uno specifico
    ramo  dell’azienda,  sono 
    esclusi  dal  divieto 
    i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  • nelle ipotesi in cui il personale interessato  dal 
    recesso,  già impiegato
    nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di
    contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di
    appalto. Ai  medesimi  soggetti (datori di lavoro)  resta, 
    altresì,  preclusa  nel 
    medesimo periodo,
    indipendentemente dal numero dei dipendenti
    , la facoltà  di recedere dal contratto per
    giustificato  motivo  oggettivo e restano altresì sospese le
    procedure in corso dinanzi all’Ufficio provinciale del lavoro;
  • le sospensioni e le  preclusioni  di cui ai datori di lavoro beneficiari del
    trattamento ordinario di integrazione salariale non  si applicano, nelle ipotesi di
    licenziamenti  motivati  dalla 
    cessazione definitiva 
    dell’attività dell’impresa 
    oppure   dalla   cessazione definitiva  dell’attività 
    di  impresa  conseguente 
    alla  messa  in liquidazione della  società 
    senza  continuazione,  anche 
    parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della
    liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di
    beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo
    di essa o  nelle  ipotesi 
    di  accordo collettivo  aziendale, 
    stipulato  dalle
    organizzazioni   sindacali
    comparativamente  più rappresentative  a 
    livello   nazionale, di incentivo
    alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
    limitatamente  ai lavoratori che
    aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  è comunque riconosciuto  il  trattamento  NASpI
    (
    Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego);
  • sono  altresì  esclusi 
    dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento, 
    quando  non sia previsto
    l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne 
    sia  disposta la cessazione. Nel
    caso in cui l’esercizio provvisorio 
    sia  disposto per uno specifico
    ramo  dell’azienda,  sono 
    esclusi  dal  divieto 
    i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Salvatore Freni

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