Fisco

Estratto di ruolo non impugnabile, dubbi sull’efficacia retroattiva

ROMA – Estratti di ruolo non impugnabili. Si tratta di una norma retroattiva?
Come è noto, con l’art. 3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, è stato introdotto il comma 4-bis all’art. 2 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, in vigore dal 21 dicembre 2021, disponendo, come regola di carattere generale, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

È possibile impugnare l’estratto ruolo, al posto di una cartella di pagamento che si ritiene non notificata o invalidamente notificata, solo quando ricorrono alcune condizioni e, più precisamente, quando il debitore che presenta ricorso in Commissione Tributaria dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:
– per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50,
– per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602,
– per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La norma, quindi, è abbastanza chiara. Pare che sia stata concepita in quanto la possibilità di contestare in giudizio l’estratto ruolo era una forma di contenzioso troppo frequente.
Per la verità, in passato, dubbi sulla impugnabilità dell’estratto ruolo ce ne erano stati tanti. Alcuni hanno intravisto in tali controversie un semplice intento dilatorio.
La Giurisprudenza, tuttavia, anche di legittimità, aveva consentito tale tipo di contenzioso.
C’è da dire, peraltro, che se il contribuente riteneva non validamente notificata la cartella, poteva contestare i successivi atti esecutivi, semplicemente rinviando ad una data successiva la possibilità del ricorso.

Intanto, se la norma in vigore dal 21 dicembre dell’anno scorso può ritenersi sufficientemente chiara, non altrettanto chiara risulta la data della sua efficacia.
Alcuni ritengono, infatti, che, in base al principio “tempus regit processum” , detta disposizione non abbia efficacia retroattiva, sostenendo, cioè, che, come disposizione di carattere processuale, non è applicabile ai ricorsi incardinati prima della sua entrata in vigore.

Altri (tra cui l’Agenzia delle Entrate), invece, ritenendo la norma di natura interpretativa, ritengono che sia applicabile anche per i giudizi pendenti, anche quelli incardinati prima del 21 dicembre 2021.
è chiaro che la questione è molto importante. Perché, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualunque ricorso contro l’estratto ruolo posto in discussione dalla Commissione Tributaria a partire dal 21 dicembre 2021, è da considerare inammissibile in quanto il ricorso è presentato avverso un atto “non ricorribile” ai sensi dell’articolo 19 del D.legislatovpo 546/92.
Eppure, già alcune Commissioni Tributarie provinciali (come Catania e Siracusa) si sono espresse nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Altre, invece, come la CTP di Reggio Emilia, si sono espresse sostenendo la non retroattività delle norma e dell’ammissibilità del ricorso presentato contro l’estratto ruolo prima del 21 dicembre 2021.

Speriamo che la questione venga risolta al più presto possibile, altrimenti il contezioso, anziché diminuire, aumenterà per questioni di natura squisitamente processuale (e per motivi legati all’interpretazione della legge) e non per motivi di ordine sostanziale, magari lasciando privi di tutela i contribuenti, quelli che veramente non hanno ricevuto la cartella, quanto meno fino a quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non provvede a notificare i primi atti esecutivi impugnabili.